ART. 6
(Modalità e termini di versamento dei contributi)
1. Il pagamento dei contributi minimi obbligatori di cui all’art. 3, comma 3, è effettuato a mezzo iscrizione a ruolo secondo la disciplina prevista per la riscossione delle imposte dirette.
2. I contributi eccedenti gli importi minimi di cui all’art. 3, comma 1, ed all’art. 4 sono versati direttamente all’E.N.P.A.M., secondo modalità e termini fissati dal Consiglio di Amministrazione; le eccedenze contributive connesse agli accertamenti di cui all’art. 3, comma 6, sono versate in unica soluzione nei termini e con le modalità indicate dall’Ente.
3. A ciascun iscritto l’E.N.P.A.M. invia, con cadenza annuale, il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
4. L’Ente comunica agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri le situazioni di inadempienza e di morosità degli iscritti, per l’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 11, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, del presente articolo si applicano anche nei confronti dei pensionati del Fondo che risultino titolari di reddito professionale, come specificato nel precedente art. 3, comma 2, e tenuti al versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta del 2%, ai sensi dell’art. 4, comma 4.