ART. 36
(Revisione della misura di contributi e prestazioni)
1. Alla fine di ciascun triennio dall’entrata in vigore del presente Regolamento, si provvede,in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, all’accertamento, a mezzo di apposito bilancio tecnico, della situazione finanziaria del Fondo. La gestione economico finanziaria del Fondo deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico. Alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la stabilità economico finanziaria della gestione è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 30 anni.