Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 32
(Modalità per la richiesta delle prestazioni assistenziali)

1. La domanda di concessione di prestazioni assistenziali, anche a carattere continuativo, deve essere presentata all’Ente per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, il quale trasmette  all’E.N.P.A.M. la domanda dell’interessato formulando il proprio parere, peraltro non vincolante.

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