
ART. 28
(Decorrenza delle pensioni)
1. La pensione ordinaria di vecchiaia, di cui all’art. 18, del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello di compimento dell’età anagrafica pro-tempore indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, sempreché la relativa domanda sia stata presentata dall’iscritto entro cinque anni dal raggiungimento di tale età. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso l’iscritto ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, con esclusione della rivalutazione di cui all’art. 26. La pensione di vecchiaia , di cui all’art. 18 comma 1 bis, decorre dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Per gli iscritti che hanno optato per la prosecuzione della contribuzione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, la pensione ordinaria decorre dal mese successivo a quello di compimento del settantesimo anno di età, ovvero, se anteriore, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione dell’obbligo contributivo, fermi restando i suddetti termini di presentazione della domanda.
1 bis La pensione anticipata, di cui all’art. 18bis, del presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dall’art.18 bis, comma 3, decorre dal mese successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti, sempreché la relativa domanda sia stata presentata dall’iscritto entro cinque anni dal raggiungimento di tale età. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso l’iscritto ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata al
raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, con esclusione della rivalutazione di cui all’art.26.
2. Il supplemento di pensione, di cui all’art. 19, del presente Regolamento, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di versamento dell’ultimo contributo del triennio preso in considerazione ai fini del calcolo.
3. La pensione di invalidità, di cui all’art. 20, del presente Regolamento, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto riconosciuto invalido cessa formalmente e definitivamente da ogni attività professionale ovvero dal primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione di invalidità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell’attività professionale.
4. La pensione a superstiti, di cui all’art. 9, comma 4, e all’art. 24 del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato, sempreché gli aventi diritto presentino domanda all’Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall’iscritto, con esclusione della
rivalutazione di cui all’art.26.