ART. 2
(Entrate ed uscite del Fondo)
1. Il Fondo è costituito da due gestioni separate, appresso definite “Quota A” e “Quota B”.
2. Le entrate della “Quota A” sono costituite:
a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell’art. 3, comma 3, del presente Regolamento;
b) dai proventi relativi alle marche E.N.P.A.M.;
c) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto di allineamento ai sensi del suddetto art. 3, comma 3;
d) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui ai successivi artt. 11 e seguenti;
e) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
f) da donazioni.
3. Le entrate della “Quota B” sono costituite:
a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 4, del presente Regolamento;
b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali di cui al successivo art. 10;
c) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
d) da donazioni.
4. Le uscite delle due gestioni del Fondo sono costituite:
a) dalle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui al presente Regolamento;
b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui al successivo art. 12, comma 1;
c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell’E.N.P.A.M. determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia all’entità delle prestazioni erogate.
5. La differenza fra le entrate e le uscite di cui sopra si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.
6. Le situazioni finanziarie della “Quota A” e della “Quota B” devono essere accertate a mezzo di distinti bilanci tecnici, da redigersi almeno ogni triennio. Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria di ognuna delle due quote del Fondo deve assicurare l’equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l’adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dai suddetti bilanci tecnici.