Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 2
(Entrate ed uscite del Fondo)

1. Il Fondo è costituito da due gestioni separate, appresso definite “Quota A” e “Quota B”

2. Le entrate della “Quota A” sono costituite:

  1. dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell’art. 3, comma 3, del presente Regolamento;
  2. dai proventi relativi alle marche E.N.P.A.M.;
  3. dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto di allineamento ai sensi del suddetto art. 3, comma 3;
  4. dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui ai successivi artt. 11 e seguenti;
  5. da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
  6. da donazioni.

3. Le entrate della “Quota B” sono costituite:

  1. dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell’art. 3, comma 1, e  dell’art. 4, del presente Regolamento;
  2. dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali di cui al successivo art. 10;
  3. da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
  4. da donazioni.

4. Le uscite delle due gestioni del Fondo sono costituite:

  1. dalle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui al presente Regolamento;
  2. dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui al successivo art. 12, comma 1;
  3. da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell’E.N.P.A.M. determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia all’entità delle prestazioni erogate.

5. La differenza fra le entrate e le uscite di cui sopra si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.

6. Le situazioni finanziarie della “Quota A” e della “Quota B” devono essere accertate a mezzo di distinti bilanci tecnici, da redigersi almeno ogni triennio. Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, la gestione economicofinanziaria di ognuna delle due quote del Fondo deve assicurare l’equilibrio di bilancio, da ricondursi entro l’arco temporale previsto dalla normativa vigente, mediante l’adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dai suddetti bilanci tecnici.

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