ART. 27
(Integrazione della pensione)
1. I trattamenti di pensione previsti dal presente Regolamento sono integrati fino a concorrenza della misura del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le norme adottate dall’Ente, in attuazione dell’articolo 7, della Legge 29 dicembre 1988, n. 544, ed approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 1990.