ART. 25
(Cumulo di pensioni del Fondo)
1. L’iscritto o pensionato del Fondo, che sia coniuge superstite di altro iscritto o pensionato del Fondo, può cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità.
2. Gli orfani di entrambi i genitori, ambedue iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo dei trattamenti di cui al precedente art. 24, calcolati sulla pensione di ciascun genitore deceduto.
3. I genitori ed i collaterali, superstiti di più iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo delle pensioni di cui all’art. 24, calcolate su quanto di spettanza di ciascun iscritto o pensionato deceduto.