ART. 24
(Percentuali di pensione in favore dei superstiti)
1. Ai superstiti dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione al Fondo e dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, spetta una aliquota della pensione, determinata ai sensi del precedente art. 20, che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso. Ai superstiti dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione in godimento all’atto del decesso.
2. L’aliquota di cui al comma precedente è pari al 70% per il coniuge superstite; quando il coniuge concorre con i figli aventi diritto a pensione l’aliquota viene ridotta al 60%.
3. L’aliquota spettante ai figli di cui all’art. 23, lettera b), ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:
– al 20% in caso di un figlio solo;
– al 40% in caso di due o più figli.
4. L’aliquota di cui al precedente comma, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:
– all’80% in caso di un figlio solo;
– al 90% in caso di due figli;
– al 100% in caso di tre o più figli.
5. La pensione ai genitori od ai fratelli ed alle sorelle dell’iscritto deceduto, ove ricorrano i presupposti specificati nel precedente art. 23, lettere c) e d), è pari:
– per uno od entrambi i genitori al 60% della pensione base, determinata ai sensi del precedente comma 1;
– per un solo collaterale avente diritto al 40% della medesima pensione;
– per due collaterali aventi diritto al 50% della medesima pensione;
– per tre o più collaterali aventi diritto al 60% della medesima pensione.