Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 22
(Commissione Centrale per l’accertamento dell’invalidità)

1. Presso la sede dell’Ente è costituita una Commissione Medica Centrale, composta da tre medici nominati dai competenti Organi statutari, che ne fissano anche la durata in carica.

2. Il Presidente, o un componente dell’Organo statutario competente da lui delegato, esaminati gli atti della Commissione medica di cui all’articolo 21, può richiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale sullo stato di inabilità dell’iscritto. La Commissione può essere integrata di volta in volta da medici specialisti in particolari discipline, nominati dagli organi statutari dell’Ente.

3. L’Ente può effettuare periodicamente controlli per accertare la permanenza dello stato di invalidità. Nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale o risulti che lo stesso abbia ripreso tale attività, la pensione viene revocata e si adottano gli opportuni provvedimenti per il recupero delle somme indebitamente percepite.

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