Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 21
(Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità)

1. Presso ciascun Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, è costituita una Commissione medica, la cui durata è stabilita dal Consiglio dell’Ordine, con il compito di procedere agli accertamenti al fine del riconoscimento della pensione per invalidità. La Commissione svolge gli accertamenti ed esprime il proprio giudizio medico-legale entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda dell’iscritto o dal completamento degli accertamenti stessi. La Commissione può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.

2. La Commissione è composta di tre medici, di cui uno specializzato in medicina legale. Il Presidente della Commissione è nominato dai competenti Organi statutari dell’E.N.P.A.M., su proposta dell’Ordine interessato; gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Ordine.

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