Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 20
(Requisiti e misura della pensione di invalidità)

1. Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti che, in costanza di contribuzione al Fondo, a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, divengono inabili in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale e presentano la relativa domanda prima del compimento di tale età.

2. La pensione di invalidità è concessa dall’Ente previo accertamento dell’apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

3. La pensione di invalidità “Quota A” spettante all’iscritto, quale che sia l’anzianità di contribuzione raggiunta al verificarsi dell’evento, si calcola con i criteri previsti dall’art. 18, aumentando l’anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, con un massimo di dieci anni.

4. La pensione di invalidità “Quota B” spetta all’iscritto che possa far valere almeno un anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.

5. Qualora l’iscritto di cui al precedente comma possa far valere presso la          “Quota B” del Fondo un’anzianità contributiva effettiva non inferiore a cinque anni, la pensione si calcola con i criteri previsti dall’art. 18, aumentando l’anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, con un massimo di dieci anni. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l’aumento dell’anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.

6. L’iscritto alla “Quota B”, che non sia in possesso del requisito di cui al precedente comma 4, e sia stato riconosciuto invalido, ha diritto alla pensione ordinaria, calcolata secondo i criteri di cui all’art.18, anche in deroga ai requisiti previsti per tale prestazione dal comma 1, lettere a) e b), di tale articolo.

7. In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.

8. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall’ENPAM aventi decorrenza  dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l’anno 1998 ad € 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell’incremento percentuale fatto registrare nell’anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.

9. Ai fini della determinazione dell’eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell’ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all’importo di cui al comma 8, l’ENPAM provvede ad erogare la differenza.

10. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell’ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diversa dai Fondi dell’ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell’Ente cui egli è iscritto.

11. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all’art. 26, comma 1 del presente Regolamento. Ai fini dell’applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, sono distintamente considerate la gestione “Quota A” del Fondo di previdenza generale e del Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo generale.

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