Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 19
(Pensione ordinaria supplementare agli iscritti ultrasessantacinquenni)

1. Agli iscritti di cui all’art. 4, comma 4, del presente Regolamento, che contribuiscono al Fondo “Quota B” dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, spetta un supplemento di pensione.

2. Il supplemento di pensione si determina in relazione ai contributi versati con l’aliquota del 2%, applicando al reddito medio annuo, calcolato con le modalità di cui all’art. 18, comma 7, l’aliquota dello 0,23% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione, e allo stesso modo l’aliquota dell’1,44% in relazione ai contributi versati con aliquota del 12,50%.

3. Agli iscritti di cui al comma 1, che contribuiscono al Fondo anche con l’aliquota dell’1% – laddove lo 0,50% del contributo è utilizzato a fini previdenziali ed il rimanente 0,50% è acquisito dal Fondo per l’erogazione di prestazioni assistenziali-, spetta un’ulteriore quota di pensione la cui misura viene determinata con le modalità di cui al richiamato comma 7, dell’art. 18, applicando al reddito medio annuo l’aliquota dello 0,06% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione.

4. La liquidazione del supplemento di pensione viene effettuata d’ufficio dall’Ente ogni triennio, sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.

Torna all'indice | « Pagina precedente   Pagina successiva »