Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 1
(Campo di applicazione)

1. La previdenza e l’assistenza a favore della generalità degli iscritti al Fondo di Previdenza Generale della Fondazione E.N.P.A.M. (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri), successivamente denominato Fondo, e dei loro familiari e superstiti, di cui all’art. 3 dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, sono attuate secondo le norme di cui al presente Regolamento.

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