ART. 16
(Ricongiunzione passiva presso altre gestioni previdenziali)
1. Gli iscritti al Fondo, dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, possono chiedere la ricongiunzione della propria posizione contributiva presso un’altra gestione obbligatoria, ancorché non attiva, nella quale abbiano maturato una anzianità contributiva continuativa di almeno dieci anni, relativa ad attività effettivamente esercitata.