ART. 14
(Determinazione della maggiore quota di pensione derivante dalla ricongiunzione)
1. La maggior misura di pensione base “Quota A”, acquisibile per effetto della ricongiunzione, è quella che si ottiene con l’applicazione delle norme di cui all’art. 18, commi 3, 4 e 5, del presente Regolamento.
2. Ai fini del calcolo del compenso medio annuo di cui al richiamato art. 18, comma 4, i compensi da prendere in considerazione per i periodi ricongiunti sono quelli effettivamente percepiti ed assoggettati a contribuzione. Per i periodi ricongiunti relativi ad attività non effettiva, con esclusione dei periodi di cui all’art. 13, comma 4, nonchè per i periodi la cui contribuzione è stata versata in misura fissa, si assume quale compenso il decuplo dei contributi trasferiti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45.
3. Per il calcolo della percentuale di pensione di cui all’art. 18, comma 5, ogni anno di attività non coincidente ricongiunto -e in proporzione i periodi inferiori all’anno- danno diritto alla seguente aliquota di pensione:
– l’1,10% per gli anni fino al 31 dicembre 1997;
– l’1,75% per gli anni dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2006;
– l’1,50% per gli anni dal 1° agosto 2006 in poi.
Ai periodi di cui al comma 4, dell’art. 13, si applica l’aliquota di pensione all’1,75% se la domanda di ricongiunzione è stata presentata entro il 31 luglio 2006, l’aliquota di pensione all’1,50% se è stata presentata successivamente.