ART. 13
(Periodi utili ai fini della ricongiunzione nel Fondo)
1. I periodi di contribuzione antecedenti l’iscrizione al Fondo e ivi ricongiunti a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45, sono utili agli effetti dell’aumento dell’anzianità contributiva e del computo del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione.
2. I periodi di contribuzione ricongiunti coincidenti con la contribuzione al Fondo sono utili agli effetti della determinazione del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione.
3. I soggetti già iscritti al Fondo con una anzianità contributiva continuativa di almeno 10 anni, al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia possono chiedere di ricongiungere, agli effetti di cui ai commi precedenti, i periodi di contribuzione esistenti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
4. Gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti, riscattati presso altre gestioni previdenziali, se ricongiunti al Fondo, sono utili agli effetti dell’aumento dell’anzianità contributiva e della maggior misura della pensione.