ART. 12
(Modalità di ricongiunzione)
1. Ai fini della ricongiunzione presso altre gestioni previdenziali, il Fondo trasferisce alla gestione in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di sua pertinenza, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50%.
2. Qualora la ricongiunzione venga effettuata presso il Fondo, è posto a carico dell’iscritto l’importo risultante dalla differenza fra la riserva matematica e le somme trasferite dalle gestioni di provenienza.
3. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando l’importo, relativo alla maggior quota di pensione conseguibile con la ricongiunzione, per i coefficienti indicati nelle allegate tabelle approvate con Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, e relativi all’età anagrafica ed all’anzianità contributiva raggiunte dall’iscritto alla data della presentazione della domanda.