Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 9
(Cancellazione e radiazione dall’albo professionale)

1. La cancellazione o la radiazione dagli Albi professionali comporta la perdita dell’iscrizione all’Ente.

2. All’iscritto che si cancella o viene radiato dagli Albi professionali prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, spetta a tale data la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura di rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.

3. All’iscritto di cui al comma 2, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all’atto del compimento del 65° anno di età, il trattamento previdenziale calcolato con le modalità indicate al successivo art. 18.

4. In caso di decesso prima del compimento del 65° anno di età dell’iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali con almeno 5 anni di anzianità contributiva utile, spetta ai superstiti, come individuati ai sensi dell’art. 23, il trattamento di pensione determinato ai sensi dell’ art. 18. Qualora non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 2, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.

5. In caso di reiscrizione agli Albi professionali, la successiva anzianità di contribuzione al Fondo si cumula con quella già maturata al momento della cancellazione o della radiazione; la presente disposizione, tuttavia, non si applica se l’iscritto ha già ottenuto, a mente di precedenti Regolamenti, la restituzione dei contributi versati.

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