Art. 8
(restituzione dei contributi / cessazioni anticipate / ripresa attività)
1. In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta all’iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età.
2. All’iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all’atto del compimento del 65° anno di età, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7 e maggiorata dell’incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica per ciascun anno trascorso dall’anno che precede quello della cessazione del rapporto all’anno che precede quello di decorrenza della pensione. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.
3. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65° anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, all’iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6.
4. In caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del 65° anno di età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero ancora prima del riconoscimento dell’invalidità, e che possa contare su almeno 5 anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell’iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l’iscritto ai sensi del comma 2 del presente articolo, ovvero del successivo comma 6, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. Per l’iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l’attività a rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l’iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora l’attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l’iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell’attività, se posteriore. In caso di decesso dell’iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità del precedente comma.
6. Nel caso in cui la data di cessazione dal rapporto professionale con gli Istituti di cui all’art. 1, comma 2 del presente Regolamento sia anteriore di più di dieci anni rispetto a quella del raggiungimento del 65° anno di età, ovvero della decorrenza della pensione di invalidità o del decesso dell’iscritto, il trattamento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è costituito da una pensione annua, la cui misura si ottiene applicando, al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 7, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo comma 8, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.
7. Per la determinazione della retribuzione media annua base, di cui al precedente comma, si procede come segue:
a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati per il medico, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, tenuto conto dell’aliquota contributiva in vigore all’epoca di riferimento di ciascun contributo a mente dell’Accordo Nazionale di cui al comma 3 del precedente art. 1;
b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all’incremento percentuale registrato dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione;
c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, e si dividono per il medesimo numero di anni – e delle frazioni di anno non inferiori a trenta giorni – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
8. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si attribuisce il 2,25% per ogni anno – ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta, ove non coincidente.
9. Non si dà luogo alla erogazione dell’indennità di cui al precedente comma 1, qualora il suo importo sia inferiore a € 25,82=; non si dà luogo alla erogazione della pensione di cui ai commi da 2 a 9 del presente articolo, qualora il suo importo base sia inferiore a € 0,52= mensili.