Regolamento del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali

Art. 7
(requisiti e misura della pensione di anzianità e di vecchiaia)
1. Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell’iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.

2. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all’iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età   (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l’importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all’iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

3. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, calcolata in base ai compensi soggetti a contribuzione mediamente percepiti nei 60 mesi precedenti la cessazione del rapporto – o nel minor periodo intercorrente fra la data di inizio della contribuzione effettiva al Fondo e la data di cessazione dell’attività con gli Istituti di cui all’art. 1, comma 2 – tenuto conto sia della durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta a norma della Legge 45/90 sia dell’orario medio settimanale di lavoro effettivamente tenuto nel corso del rapporto medesimo –comprensivo del numero di ore coperte da contribuzione per periodi di attività svolta extra moenia, per plus orario e per sostituzioni ancorché, queste ultime, anteriori alla titolarità dell’incarico – e rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4 ovvero ricongiunte ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 settembre 1993.

4. Per la determinazione di tale pensione si calcola:
a) il 2,25% del compenso medio annuo ricostruito attraverso i contributi versati per il medico, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, tenuto conto dell’aliquota contributiva in vigore all’epoca di riferimento di ciascun contributo a mente dell’Accordo Nazionale di cui al terzo comma del precedente art. 1 – in base ai 60 mesi – o l’eventuale minor periodo – di effettiva contribuzione precedenti quello di cessazione del rapporto e lo si divide per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo;
b) il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta la durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva o riscattata ai sensi del primo comma del precedente art. 3, rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4 nonché alle  ore attribuite ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministro del  Lavoro 17 settembre 1993, relativamente ai periodi ricongiunti;
c) il numero degli anni – e frazione di anno – coperti da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta ove non coincidente.

5. Il prodotto dei valori risultanti dai calcoli di cui alle lettere a), b) e c) indica la misura della pensione annua da liquidare al compimento del 65° anno di età. Comunque, per l’iscritto che abbia effettuato entrambi i riscatti di cui al precedente art. 3, la misura della pensione annua non dovrà essere inferiore a quella spettante all’iscritto che abbia riscattato soltanto gli anni di laurea e/o specializzazione.

6. Ove l’iscritto maturi i requisiti necessari per l’ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base  al coefficiente di cui alla tabella “A/1″ allegata al Regolamento del Fondo.   Ove l’iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote  di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi   al 65° anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo    il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.

7. Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella “A/1”, con riferimento all’età anagrafica raggiunta alla suddetta data.

Torna all'indice | « Pagina precedente   Pagina successiva »