Regolamento del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali

Art. 4
(riscatto di allineamento orario)
1. Per i periodi di attività in cui l’orario di servizio che ha dato luogo a contribuzione sia stato inferiore a quello medio tenuto durante l’intera attività coperta da contribuzione effettiva, l’iscritto può essere ammesso al  riscatto delle ore utili all’allineamento con l’orario medio suddetto.

2. Non può essere ammesso al riscatto di cui al primo comma l’iscritto che alla data della presentazione della domanda sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti o abbia presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente o abbia presentato una precedente domanda di riscatto da meno di 5 anni ovvero abbia un’anzianità contributiva al Fondo inferiore a 10 anni.

3. Il riscatto di cui sopra avviene mediante versamento di un contributo pari, per ciascuna ora da riscattare, al contributo previdenziale gravante sul compenso tabellare con competenze accessorie, forfettizzate nel 25% del compenso tabellare stesso, fissato dall’Accordo Collettivo Nazionale di cui al precedente art. 1, per un’ora di servizio settimanale nell’anno solare che precede quello della presentazione della domanda. Per le domande di riscatto presentate a partire dal 1 gennaio 1984, il contributo dovuto per ogni ora è pari a quello medio determinato in base alle aliquote contributive ed ai compensi tabellari, maggiorati del 25%, in vigore nei tre anni solari che precedono quello della presentazione della domanda.

4. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l’iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a cinque e, comunque, entro la data di cessazione del rapporto. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all’art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall’iscritto, il pagamento dell’importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’importo da pagare e comunque prima dell’erogazione della pensione.

5. In ogni caso per il computo delle ore riscattate, utili ai fini delle prestazioni, si tiene conto esclusivamente delle ore per le quali il contributo di riscatto sia stato effettivamente versato.

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