Art. 6
(Norme finali e di rinvio)
1. Ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, i contributi versati a titolo di riscatto di allineamento orario, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 14 giugno 1983 e successive modificazioni e integrazioni, si considerano riferiti all’anno in cui è stato effettuato il primo versamento a tale titolo. Le domande di allineamento orario presentate prima del passaggio al rapporto di lavoro dipendente sono disciplinate dal Regolamento del Fondo.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Appendice, si rinvia alle norme del Regolamento del Fondo, in quanto applicabili.