Art. 5
(Trattamenti per invalidità assoluta e permanente ed a favore dei superstiti)
1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente e il trattamento a favore dei superstiti sono determinati secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo come integrato dalla presente normativa. La maggiorazione prevista dall’art. 10, comma 2 del Regolamento del Fondo viene applicata, altresì, agli anni di cui alla lettera b), comma 7 del precedente art. 4, ove l’iscritto abbia effettuato il riscatto previsto dall’art. 2, comma 1 della presente Appendice.