Regolamento del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali

Art. 4
(Trattamento ordinario)
1. Il trattamento ordinario di vecchiaia o di anzianità è riconosciuto a favore dell’iscritto che abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti e che, dopo l’entrata in vigore della presente Appendice, sia cessato dal relativo rapporto di lavoro.

2. Il trattamento ordinario è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui misura si determina applicando al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 3, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 4, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.

3. Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:
a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella allegata alla presente Appendice. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei redditi relativi alle contribuzioni ricongiunte ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45.
b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all’incremento percentuale     – calcolato sino alla seconda cifra decimale – registrato dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione;
c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, e si dividono per il medesimo numero di anni – e delle frazioni di anno – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.

4. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata attribuendo:
a) il 2,50% per ogni anno – ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, precedente il passaggio a rapporto di lavoro dipendente;
b) il 2,90% per ogni anno – ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, a partire dal mese di passaggio al rapporto di lavoro dipendente.

5. La quota di pensione, determinata ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, si somma alla quota di pensione determinata ai sensi dei successivi commi 6 e 7, qualora l’iscritto abbia effettuato il riscatto di cui all’art. 2, comma 1.

6. Per la determinazione della retribuzione media annua allineata:
a) si calcola il compenso di ciascun anno ricostruendolo attraverso i contributi allineati ai sensi dell’art. 2, commi 1 e seguenti, e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella  allegata alla presente Appendice;
b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all’incremento percentuale -calcolato sino alla seconda cifra decimale- registrato dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione;
c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati e si dividono per il medesimo numero di anni -e delle frazioni di anno- di contribuzione allineata al Fondo.

7. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo allineato di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione allineata attribuendo:
a) il 2,50% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- precedente il passaggio a rapporto di lavoro dipendente;
b) il 2,90% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- a decorrere dal mese di passaggio al rapporto di lavoro dipendente.

8. Ove l’iscritto maturi i requisiti necessari per l’ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base all’aliquota di cui alla allegata tabella A/1  prevista per il mese di decorrenza della pensione. Ove l’iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui ai precedenti commi 4 e 7, relative agli anni di contribuzione effettiva o allineata successivi al 65° anno di età, si applicano in misura doppia.

Torna all'indice | « Pagina precedente   Pagina successiva »