Art. 2
(Riscatto di allineamento)
1. Per gli anni di attività – o frazioni di anno – in cui la contribuzione è stata inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva, l’iscritto può essere ammesso a versare un contributo di riscatto per allineare l’importo dei contributi già versati con la suddetta contribuzione media.
2. Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o sia cessato dal rapporto di lavoro dipendente o abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un precedente riscatto di allineamento o abbia rinunciato, ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del Regolamento del Fondo, allo stesso riscatto da meno di due anni, ovvero abbia un’anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l’iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 3.
3. Il riscatto di cui al comma 1 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dell’incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola con i criteri di cui all’articolo 3, comma 4 del Regolamento del Fondo. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dell’anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturata dall’iscritto alla data della presentazione della domanda. In ogni caso, l’importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell’allineamento.
5. Al riscatto di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’articolo 3 del Regolamento del Fondo, fermo restando che il limite di 65 anni di cui al comma 6 viene elevato a 70 anni di età. L’onere contributivo, tuttavia, per i medici invalidi e per i superstiti dovrà essere corrispondente ad un beneficio pensionistico annuo massimo pari a quattro volte l’ammontare dell’importo pensionistico minimo INPS, annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione d’invalidità o indiretta, e dovrà essere trattenuto nella misura del 20% sulla prestazione pensionistica in godimento, entro e non oltre il 70° anno di età per gli iscritti invalidi ed entro il 75° anno di età per i superstiti. Qualora il recupero del costo del riscatto di allineamento dovesse eccedere i suddetti limiti temporali, il correlato beneficio previdenziale conseguibile dovrà essere proporzionalmente ridotto. E’ fatta salva, tuttavia, la facoltà degli interessati di conseguire un beneficio pensionistico superiore a quello massimo sopra stabilito purché l’onere contributivo eccedente ad esso correlato sia pagato in unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di riscatto ovvero dalla comunicazione dell’onere residuo. Qualora il nucleo dei superstiti sia costituito solo dai figli non inabili dell’iscritto, il beneficio previdenziale conseguibile dal riscatto di allineamento dovrà essere corrispondente ad un onere contributivo integralmente recuperabile mediante trattenuta del 20% sul trattamento pensionistico in godimento entro la data di compimento del 21° anno di età.
6. Per il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 3 del Regolamento del Fondo, si applica la disciplina prevista da tale articolo, fermo restando che la riserva matematica deve essere determinata sulla base dei soli contributi obbligatori versati e che non può essere ammesso ai suddetti riscatti l’iscritto non in regola con i pagamenti relativi al riscatto di cui al comma 1 del presente articolo.