Art. 1
(Campo di applicazione )
1. I medici e gli odontoiatri specialisti ambulatoriali e gli incaricati della medicina dei servizi che all’atto del passaggio al rapporto di lavoro dipendente hanno optato, a norma dell’art. 72, comma 13, della Legge 23 dicembre 1998, n. 449 e dell’art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’Enpam, conservano l’iscrizione al Fondo di Previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali, senza soluzione di continuità.
2. La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme e agli Accordi contrattuali relativi alla dirigenza medica.