Regolamento del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali

Art. 1
(campo di applicazione)
1. Il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, assunto in gestione dall’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici – ENPAM – a norma dell’art. 4, comma 2, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959,   n° 931 e successive modificazioni e a norma dell’art. 5, comma 1, delle Statuto approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.

2. Sono iscritti al Fondo tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti. Possono inoltre essere iscritti al Fondo – previa delibera del Comitato Direttivo dell’Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo  art. 15 – i medici e gli odontoiatri aventi  rapporto  professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.

3. La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833.

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