Art. 18
(gestione istituti di precedenti regolamenti)
1. Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente Regolamento.
2. I contributi volontari eventualmente versati a mente del Regolamento approvato con D.M. 24 giugno 1968 e non utilizzati ai sensi del secondo comma dell’art. 18 del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976 possono essere utilizzati per i riscatti di cui ai precedenti art. 3 e 4.
3. La parte eventualmente residua – unitamente all’importo degli eventuali contributi di riscatto degli anni precontributivi di cui all’art. 3, primo comma, del presente Regolamento o del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, che risultassero ininfluenti ai fini del calcolo dei trattamenti previdenziali del presente Regolamento – verrà utilizzata per elevare il numero delle ore di attività da computare ai fini del trattamento previdenziale ordinario secondo le modalità stabilite al precedente art. 4.
4. Gli eventuali contributi relativi a prestazioni extra effettuate anteriormente al 31 dicembre 1978, documentate dall’iscritto, daranno diritto, alla restituzione dei contributi versati a tale titolo, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50% maturati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell’attività, se posteriore.