Regolamento del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali

Art. 14
(inabilità temporanea)
1. All’iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all’esercizio dell’attività professionale e sospenda o cessi di svolgere la propria attività presso gli ambulatori degli Istituti di cui all’art. 1 del presente Regolamento, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.

2. La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell’erogazione medesima sono stabilite dal Comitato Direttivo           dell’ ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.

3. L’ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l’esistenza dello stato di invalidità totale e temporanea.

4. Ove dagli accertamenti eseguiti, l’indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all’iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all’ottavo e nono comma del precedente art. 7.

5. In caso di decesso dell’iscritto, intervenuto dopo la presentazione della domanda di prestazioni per inabilità temporanea, l’indennità maturata e non riscossa dal sanitario compete al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.

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