Art. 13
(pensione di reversibilità)
1. Ai superstiti dell’iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell’iscritto all’atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.
2. Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all’iscritto medesimo sotto forma di indennità.