Art. 12
(percentuali di pensione in favore dei superstiti)
1. Ai superstiti dell’iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l’iscritto non aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione – calcolata come indicato al precedente art. 10 – che sarebbe spettata all’iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l’iscritto aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione – calcolata come indicato al precedente art. 7 – che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.
2. L’aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell’art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l’aliquota viene elevata al 70%.
3. L’aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art. 11, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:
* al 20% in caso di un figlio solo;
* al 40% in caso di due o più figli.
4. L’aliquota, ove la pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:
* all’80% in caso di un figlio solo;
* al 90% in caso di due figli;
* al 100% in caso di tre o più figli.
5. In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera a) e b) del secondo comma dell’art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell’art. 11, o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:
* per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell’iscritto 60% della pensione;
* per un solo collaterale avente diritto 40% della pensione;
* per due collaterali aventi diritto 50% della pensione;
* per tre o più collaterali aventi diritto 60% della pensione.
6. In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.
7. Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nell’indennità di cui al precedente articolo 9.