Art. 11
(familiari superstiti)
1. Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.
2. Sono considerati superstiti:
- il coniuge;
- i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a
corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità.
2bis In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2ter Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa, accertata con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare da parte dell’iscritto deceduto.
3. In caso di inesistenza, al momento del decesso dell’iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:
- il padre e la madre dell’iscritto che risultino a carico dell’iscritto medesimo al momento del suo decesso;
- in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle dell’iscritto sempreché, al momento del decesso di questi risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell’iscritto medesimo.
4. IIl trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, e gli altri soggetti, come individuati al comma 2, lettera b) del presente articolo, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, o con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.
5. L’ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.