Il contributo dovuto alla “Quota A” è un contributo previdenziale obbligatorio, annualmente indicizzato, dovuto in misura fissa e per fasce di età (fino a 30 anni, da 30 a 35, da 35 a 40, oltre i 40 anni).
Sono tenuti al versamento di tale contributo tutti i medici chirurghi e odontoiatri iscritti al proprio albo o che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche che erogano l’assistenza sanitaria (artt. 3 Regolamento del Fondo di previdenza Generale, art. 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561, dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell’art. 4, dello Statuto dell’E.N.P.A.M.).
Gli iscritti sono inoltre tenuti a corrispondere un contributo annuo per la copertura dell’onere derivante dall’indennità di maternità, aborto, adozione e affidamento preadottivo erogate dall’E.N.P.A.M.
No, tale possibilità è stata abolita dal 1° gennaio 1990.
Ad oggi mantengono il diritto al versamento ridotto solamente quei professionisti che, in presenza dei requisiti al tempo previsti, avevano presentato la relativa richiesta entro il 31 dicembre 1989.
Il contributo è dovuto fino al 65° anno di età oppure: fino alla data di cancellazione dall'Albo professionale ovvero fino al mese che precede quello di decorrenza della
pensione di invalidità.
L'iscritto può chiedere di proseguire, su base volontaria, la contribuzione fino al 70° anno di età compilando l'apposito modulo reperibile sul sito Internet dell'ENPAM (www.enpam.it) oppure presso gli Uffici della Fondazione o presso l’Ordine di appartenenza. Tale istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente il compimento del 65° anno.
Sì, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
A decorrere dall’anno 2001, l’incarico di riscuotere il contributo dovuto alla “Quota A” su tutto il territorio nazionale è stato affidato ad Equitalia Esatri S.p.A. che a tal fine provvede a trasmettere al domicilio degli iscritti i relativi bollettini di pagamento RAV.
Il contributo può essere versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile dell’anno di riferimento del contributo ovvero in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.
Sì, è possibile provvedere al versamento in quattro rate di pari importo con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.
Gli importi non corrisposti entro i termini sono recuperati mediante iscrizione a ruolo e notifica della corrispondente cartella esattoriale di pagamento da parte degli Agenti della riscossione territorialmente competenti.
Il mancato ricevimento dell’avviso non esonera dal pagamento del contributo.
In tal caso, al fine di ottenere le istruzioni necessarie per provvedere al versamento, deve essere tempestivamente inoltrata ad Equitalia Esatri S.p.A. (al fax n. 02.6416.6617 o all’indirizzo e-mail taxtel@equitaliaetr.it) un’apposita richiesta, accompagnata da copia di un documento d’identità in corso di validità e dall’indicazione dei seguenti dati: codice fiscale, nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico.
Gli utenti registrati presso il portale www.enpam.it possono inoltre reperire direttamente un duplicato del bollettino RAV accedendo all’Area riservata del sito della Fondazione. In questo caso il pagamento potrà essere effettuato presso gli Istituti di Credito oppure con carta di credito mediante il servizio TAXTEL: via telefono al n. 800.191.191 oppure via internet al sito www.taxtel.it
Con la domiciliazione bancaria è possibile ottemperare agli obblighi contributivi relativi alla “Quota A” in modo semplice, automatico e senza doversi recare, ad ogni scadenza di rata, presso gli Istituti di credito o le agenzie postali.
Tale modalità di pagamento, inoltre, consente di effettuare il pagamento nei termini ovviando a possibili disguidi postali (smarrimento o ritardato ricevimento dei bollettini RAV).
Il pagamento delle somme dovute è disposto automaticamente l’ultimo giorno utile per il versamento di ciascuna rata (o alla scadenza della prima rata, in caso opzione per il pagamento in unica soluzione) mediante addebito diretto sul conto corrente comunicato dall’iscritto.
Al fine di usufruire della domiciliazione bancaria è sufficiente:
- compilare il modulo allegato all’avviso di pagamento e trasmetterlo direttamente ad Equitalia ESATRI S.p.A. (e non alla propria banca) secondo le modalità indicate da tale società;
- collegarsi tramite Internet al portale www.taxtel.it, ovvero chiamare il numero 800.178.090 (da telefono cellulare n. 02.6416.1703) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.45.
Al fine di beneficiare della domiciliazione bancaria del contributo relativo all’anno corrente, la domanda deve necessariamente pervenire entro il 31 maggio. Tutte le richieste di adesione presentate entro tale data determinano l’addebito in conto corrente dell’intero importo dovuto, secondo le modalità di pagamento prescelte (unica soluzione o pagamento rateale).
No, in caso di attivazione della domiciliazione bancaria l’iscritto non deve provvedere al versamento diretto del contributo anche nel caso di ricevimento dei relativi bollettini RAV.
Per il servizio offerto la commissione richiesta da Equitalia è di € 2,07 per addebito.
Ai fini della deducibilità fiscale, il pagamento del contributo mediante il servizio RID può essere comprovato dagli addebiti riportati negli estratti di conto corrente inviati dalla banca. Equitalia ESATRI S.p.A., inoltre, provvede ad inviare a mezzo posta, in tempo utile per gli adempimenti fiscali, un riepilogo annuale dei pagamenti intervenuti. Gli utenti registrati presso il portale www.enpam.it possono reperire, previo accesso all’Area riservata del sito della Fondazione, un duplicato della certificazione dei pagamenti effettuati mediante RID, rilasciata da Equitalia ESATRI S.p.A.