Il Fondo di Previdenza Generale eroga una pensione di vecchiaia, concessa a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni:
a) che abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) che al compimento di tale età siano iscritti al Fondo e possano contare su almeno 5 anni di anzianità di contribuzione effettiva, ovvero, se risultano cancellati o radiati all’Albo, che possano contare su almeno 15 anni di contribuzione al Fondo
c) che non fruiscano già della pensione per invalidità.
Il Regolamento del Fondo Generale non prevede invece l’erogazione di pensioni di anzianità.
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia non è richiesta la cancellazione dall’Albo professionale, e gli iscritti possono continuare la loro attività professionale anche dopo il conseguito pensionamento dal Fondo di Previdenza Generale.
A decorrere dal 24 luglio 2006 il Regolamento consente all’iscritto di rinviare volontariamente il pensionamento sino al compimento del 70° anno di età.
Chi, al raggiungimento del 65° anno di età, non ha maturato i 5 anni di contribuzione minima richiesti per il pensionamento ordinario potrà avvalersi della facoltà di rinviare il pensionamento fino al 70° anno di età, ovvero potrà conseguire la «restituzione dei contributi» versati; in realtà si tratta di un’indennità pari all’88% del contributi versati dal medico, incrementati di interessi semplici calcolati al tasso annuo del 4,50%.
Ciò, sempre che l’iscritto non possa o non intenda avvalersi utilmente della «totalizzazione contributiva», un istituto che, senza comportare i costi della ricongiunzione onerosa, consente al lavoratore di cumulare i periodi di contribuzione da lui maturati presso diverse gestioni previdenziali obbligatorie.
Alla totalizzazione possono far ricorso gli iscritti
- a due o più forme di assicurazione sociale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti,
- alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’A.G.O
- alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dalle Casse per i liberi professionisti privatizzate dal D. Lgs. n. 509/1994 o direttamente costituite come soggetti privati ai sensi del D. Lgs. n. 103/1996,
a condizione che essi non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo (diretto) presso una delle predette gestioni.
La presentazione di una domanda per la «restituzione dei contributi» preclude all’iscritto la possibilità di avvalesi della «totalizzazione».
Modalità di presentazione della domanda:
Per il conseguimento della «pensione ordinaria» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Invio per posta:
Fondazione ENPAM
Dipartimento della Previdenza
Servizio Prestazioni Fondo di Previdenza Generale
Via Torino n° 38
00184 ROMA
FAQ
Come viene calcolata la pensione ordinaria?
La pensione a carico del Fondo di Previdenza Generale è costituita dalla somma di una Quota “A” di pensione, che deriva dal versamento dei contributi minimi obbligatori, ed – eventualmente - di una Quota “B”, che deriva dal versamento dei contributi proporzionali al reddito libero-professionale eccedenti detti contributi minimi.
Per il calcolo della pensione si procede innanzitutto alla ricostruzione del reddito medio, annuo, rivalutato dell’iscritto, sulla base dei contributi da lui versati. A tal fine i redditi riferiti alle singole annualità vengono aggiornati nella misura del 75% dell’incremento percentuale dell’indice ISTAT fra l’anno di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.
Ai fini del calcolo del reddito annuo medio rivalutato rilevano
a) i contributi minimi obbligatori, i contributi ricongiunti utilmente, ed i contributi di riscatto per riallineamento della contribuzione, nei limiti degli importi effettivamente versati al Fondo
b) i contributi figurativi riconosciuti all’iscritto che, prima del compimento del 65° anno di età, sia colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità temporanea assoluta all’esercizio professionale per una durata superiore a sei mesi (massimo riconoscibile: 24 mesi)
Sulla base del reddito media annuo rivalutato vengono riconosciute e calcolate le seguenti aliquote di rendimento
– l’1,10% per gli anni fino al 31/12/1997,
– l’1,75% per gli anni dall’1/1/1998 al 31/7/2006
– l’1,50% per gli anni l’1/8/2006 ad oggi per la Quota “A”;
– l’1,75% per ogni anno di contribuzione versata alla Quota “B” nella misura del 12,50%
– lo 0,28% per ogni anno di contribuzione versata alla Quota “B” nella misura del 2%.
La pensione ordinaria spettante all’iscritto sarà data dalla somma di tutte le predette quote di rendimento.
Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
Da quando decorre?
La pensione ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno oppure dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, qualora essa venga inoltrata tardivamente. In questo caso all’iscritto spettano gli arretrati maturati, fino ad un massimo di 5 anni.
Che cosa è la «pensione totalizzata»?
La «pensione totalizzata» è il trattamento pensionistico che l’iscritto consegue mediante il ricorso a questo istituto legale.
La totalizzazione dà facoltà di cumulare i periodi assicurativi «non coincidenti», di durata non inferiore a 3 anni, al fine di maturare una maggiore anzianità contributiva e di utilizzare tutti i contributi versati improduttivamente – anche quelli riferibili a periodi coincidenti o di durata inferiore a 3 anni, al fine di consentire al lavoratore di conseguire un’«unica pensione».
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento, coinvolgendo nell’operazione gli altri enti interessati all’operazione stessa.
Una volta attivata l’operazione, le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota da esse dovuto, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati presso le stesse.
L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è però effettuato cumulativamente dall’INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel. 06 48294829
Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti che, in costanza di contribuzione al Fondo – a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del 65° anno di età – divengano inabili in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale e presentano la relativa domanda prima del compimento di tale età.
Per il conseguimento della pensione di «invalidità assoluta e permanente» gli iscritti devono far pervenire la relativa domanda all’Ente, esclusivamente per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Il trattamento è concesso dall’Ente previo accertamento sanitario riservato ad un’apposita «Commissione Medica per l’Invalidità» costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Il trattamento spettante dal Fondo di Previdenza Generale per «Quota A» di pensione di invalidità è riconosciuto all’iscritto, quale che sia l’anzianità di contribuzione da lui raggiunta al verificarsi dell’evento; si calcola con la stessa formula utilizzata per il computo della pensione ordinaria, ma incrementando figurativamente l’anzianità di contribuzione dell’iscritto del numero degli anni mancanti al compimento del 65° anno di età, con un massimo di 10 anni.
La pensione di invalidità per «Quota B» spetta invece all’iscritto che possa far valere almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione. In tal caso sovvengono due diverse algoritmi di calcolo:
- in favore dell’iscritto che vanti un’anzianità contributiva effettiva non inferiore a 5 anni, la pensione si calcola con la stessa formula utilizzata per il computo della pensione ordinaria, ma incrementando figurativamente l’anzianità di contribuzione dell’iscritto del numero degli anni a lui mancanti per il compimento del 65° anno di età, con un massimo di 10 anni;
- in favore dell’iscritto con anzianità contributiva inferiore a 5 anni, l’aumento dell’anzianità figurativa è riconosciuto proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione effettiva.
Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall’ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo, pari per l’anno 2010 ad € 13.873,65. Si tratta di un minimo garantito, incrementato annualmente in rapporto alle variazioni dell’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
Modalità di presentazione della domanda:
Per il conseguimento della «pensione di invalidità assoluta e permanente» gli aventi diritto devono presentare la domanda per il tramite del competente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
FAQ
Come viene calcolata?
La pensione per invalidità assoluta e permanente a carico del Fondo di Previdenza Generale si calcola con gli stessi criteri di computo della pensione ordinaria, ma incrementando l’anzianità contributiva dell’iscritto del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65°, per un massimo di 10 anni. Fatta salva questa regola di carattere generale, c’è da dire peraltro che il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale stabilisce formule diversamente articolate, a seconda che si tratti della pensione per «Quota A» o per «Quota B»; in questo secondo caso si guarda anche alla anzianità di contribuzione al Fondo dell’iscritto invalido. Si veda in proposito il paragrafo «Requisiti».
A determinate condizioni, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 1998, la pensione di invalidità viene integrata sino a concorrenza di un importo minimo garantito, annualmente aggiornato (per il 2010 è pari a € 13.873,65).
Quanti anni di contribuzione sono necessari per ottenerla?
Per ottenere la pensione di invalidità per la «Quota A» è sufficiente il requisito della «costanza di iscrizione» al Fondo; la norma regolamentare non postula in proposito alcuna anzianità . Per la «Quota B» l’incremento dell’anzianità contributiva non si applica qualora l’iscritto non abbia maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio precedente la presentazione della domanda oppure si applica in proporzione agli anni di contribuzione effettiva maturati, se questa è inferiore a 5 anni.
Da quando decorre?
Dal mese successivo a quello in cui l’iscritto cessa formalmente e definitivamente ogni attività professionale, ovvero dal mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione per invalidità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell’attività professionale.
Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogata in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
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La predetta indennità viene corrisposta alle libere professioniste e alle Sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, in costanza di iscrizione all’Ordine dei Medici, in caso di nascita, di affidamento o di adozione di un bambino, oppure in caso di aborto verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza
La somma erogata è pari all’80% di cinque dodicesimi (in caso di maternità o adozione di un bambino italiano o straniero di età inferiore a 6 anni), di tre dodicesimi (in caso di adozione di uno straniero di età inferiore a 18 anni) o di una mensilità (in caso di aborto) del reddito derivante da attività libero-professionale percepito nel secondo anno precedente a quello dell’evento e denunciato ai fini fiscali.
Tuttavia la legge ha fissato un massimale all’indennità riconoscibile a tal titolo in favore delle libere professioniste: l’indennità non può essere superiore a cinque volte l’indennità minima garantita a chi non ha redditi propri di riferimento.
Modalità di presentazione della domanda:
Per il conseguimento della «indennità di maternità, adozione, affido, aborto» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti.
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FAQ
Come viene calcolata l’indennità quando non è stato prodotto reddito?
La legge ha stabilito che l’indennità di cui trattasi non può essere inferiore all’80% del salario minimo giornaliero stabilito a norma dell’art. 1 del D.L. 29/07/1981 n. 402 e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di aggiornamento.
Quali sono i termini per la presentazione delle domande?
La legge stabilisce un termine perentorio entro il quale le interessate possono presentare domanda di indennità
- per l’indennità di maternità: dal compimento del sesto mese di gravidanza fino al 180° giorno dal parto;
- per l’indennità di adozione: entro 180 giorni dall’ingresso in famiglia del bambino;
- per l’indennità di aborto: entro 180 giorni dal medesimo.
I predetti termini sono fissati a pena di decadenza dal diritto e, di conseguenza, la presentazione tardiva della domanda ne comporta il rigetto.
A chi non può essere erogata?
Sono escluse dall’indennità le iscritte che svolgono attività di lavoro dipendente, quelle che frequentano corsi di specializzazione, perché altrimenti indennizzate, nonché le libere professioniste che esercitando all’estero siano già remunerate per maternità nel Paese di residenza.
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Le libere professioniste residenti all’Estero che presentino domanda di indennità di maternità, adozione, affidamento o aborto, devono inoltrare, oltre alla documentazione di rito, lo specifico modulo di «Autocertificazione residenti all’Estero», previsto al fine di attestare che non fruiscono di analoghe provvidenze nel Paese estero di residenza.
Modalità di presentazione della domanda:
Per il conseguimento della «indennità di maternità, adozione, affido, aborto» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti.
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Dichiarazione ai fini delle detrazioni d’imposta per i residenti all’estero
Modalità di invio del modulo di domanda:
A mezzo fax al numero: 06 48294923
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Il presente modulo è necessario per chiedere l’applicazione delle detrazioni d’imposta per redditi di pensione e per familiari a carico.
Deve essere compilato ogni anno e restituito all’ENPAM entro il 30 giugno.
In caso di mancato invio del modulo-domanda, l’Enpam revocherà d’ufficio le detrazioni per familiari a carico eventualmente già fruite dal pensionato, mentre quelle per redditi di pensione verranno riconosciute considerando la situazione dell’anno precedente.
Il pensionato titolare di più trattamenti pensionistici è obbligato a presentare il predetto modulo a tutti gli Enti erogatori, in quanto il beneficio viene applicato da ciascun Ente in proporzione alla somma corrisposta.
Modalità di invio del modulo di domanda:
A mezzo fax al numero: 06 48294923
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Il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale stabilisce alcune tassative ipotesi in cui l’iscritto che non matura il diritto a pensione può comunque conseguire la cosiddetta «restituzione dei contributi». In effetti si tratta di una indennità pari all’88% dei contributi versati dall’iscritto, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.
Detta indennità spetta
- all’iscritto che, in costanza di iscrizione all’Albo, al raggiungimento del 65° anno di età, non ha raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva effettiva di 5 anni e non abbia ricongiunto presso altra gestione previdenziale la posizione contributiva esistente presso il Fondo,
- all’iscritto che si cancella o viene radiato dall’Albo professionale prima del raggiungimento del 65° anno di età, e abbia meno di 15 anni di contribuzione presso il Fondo
- ai superstiti dell’iscritto cancellato o radiato dall’Albo professionale, deceduto prima del compimento del 65° anno di età senza aver maturato il requisito minimo dei 5 anni di contribuzione al Fondo
Modalità di invio del modulo di domanda:
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FAQ
In che cosa consiste la restituzione?
La restituzione consiste in un’indennità una-tantum costituita dall’88% dei contributi versati maggiorati dagli interessi semplici, calcolati al tasso annuo del 4,50%.
E’ possibile ottenerla in qualsiasi momento, contestualmente alla cancellazione dall’Ordine dei Medici?
No, a norma del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale può essere richiesta soltanto dall’iscritto che, cancellandosi dall’Albo, non maturerà il diritto a pensione al raggiungimento del 65° anno di età.
E’ possibile, dopo il compimento dell’età pensionabile, scegliere la restituzione rinunciando volontariamente alla pensione?
Non è possibile se si è in possesso dell’anzianità contributiva richiesta per ottenere la pensione.
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In ambito Enpam il trattamento pensionistico corrisposto è integrato, su domanda da reiterare annualmente e sempreché il richiedente non fruisca di integrazione al minimo su altri trattamenti pensionistici, fino a concorrenza della misura del trattamento pensionistico minimo, erogato dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Per poter fruire dell’integrazione al minimo è necessario:
a) che l’importo lordo di pensione dovuto dall’Ente sia inferiore al trattamento minimo del Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti;
b) che gli eventuali altri redditi del pensionato, anch’essi calcolati al lordo, siano inferiori ad un predeterminato limite annuo,
c) che i redditi personali del richiedente, cumulati con quelli del coniuge non superino un determinato importo annuo.
Se il richiedente è separato legalmente o divorziato si fa riferimento ai soli redditi personali del richiedente.
Modalità di invio del modulo di domanda:
A mezzo fax al numero: 06 48294923
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FAQ
In che cosa consiste l’integrazione al minimo?
L’integrazione è pari alla differenza tra la pensione minima erogata dal Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti, gestito dall’Inps. e quella erogata dall’ENPAM; l’entità del trattamento minimo e, conseguentemente, della somma che può essere corrisposta a titolo di integrazione sono aggiornate di anno in anno in base a criteri stabiliti dalla legge.
Come si valuta la pensione?
La pensione da prendere in considerazione ai fini dell’integrazione al minimo è quella complessivamente goduta dal pensionato presso l’Enpam, comprensiva di tutte le quote di pertinenza delle diverse gestioni previdenziali amministrate dall’Ente stesso (pensioni del F.P.G. e dei Fondi Speciali). Si tiene altresì conto della quota teorica di pensione, riferita agli importi di pensione di cui l’iscritto avrebbe fruito ove a suo tempo non avesse optato – se ciò è effettivamente avvenuto – per la conversione in capitale, anche parziale, del trattamento di pensione a carico dei Fondi Speciali Enpam.
Quali sono i redditi extra del pensionato e del suo coniuge esclusi dal calcolo?
Sono esclusi dal calcolo, oltre all’importo lordo di pensione Enpam da integrare – gli assegni familiari, il reddito riferito all’abitazione di proprietà, il trattamento di fine rapporto, l’assegno di accompagnamento per invalidi civili, la pensione di guerra e la maggiorazione per ex-combattenti.
Quali sono i redditi compresi nel calcolo?
Le prestazioni assistenziali e tutti gli altri redditi del pensionato e del coniuge anche se esenti da IRPEF o già tassati alla fonte (ad es.: BOT, CCT, rendite finanziarie, ecc…), ossia tutti i redditi di cui il pensionato sia titolare, anche se da non riportare sul modello di dichiarazione fiscale dei redditi.
Da quando decorre l’integrazione?
A partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.
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I fratelli e le sorelle dell’iscritto deceduto hanno diritto a pensione soltanto nel caso in cui non sussistano o non abbiano titolo a pensione il coniuge, l’ex coniuge, il coniuge separato, gli orfani ed «i superstiti affidati» all’iscritto, gli ascendenti.
Inoltre, il loro diritto a pensione è ulteriormente condizionato a che siano totalmente inabili a lavoro proficuo e fossero a carico del de cuius al momento del decesso di questi.
Ove siano riscontrati questi requisiti, ai collaterali dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione, il vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale riconosce un’aliquota della pensione che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso (pensione indiretta).
Con decorrenza 1° gennaio 1998 la pensione indiretta spettante ai superstiti è maggiorata – se inferiore – sino ad un trattamento minimo garantito, d’importo annualmente rivalutato (Delibera CdA n. 2 del 15 febbraio 2002).
Ai collaterali dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione di cui fruiva il de cuius all’atto del decesso (pensione di reversibilità).
Fratelli e sorelle dell’iscritto deceduto hanno diritto a pensione nelle seguenti misure:
| Beneficiari | Quota | Requisiti pensionistici |
|---|---|---|
| 1 collaterale | 40% |
|
| 2 collaterali | 50% | |
| 3 collaterali |
60% |
|
Il loro diritto a pensione, ancorché collegato in vari modi alla posizione previdenziale dell’iscritto, è tuttavia ad essi riconosciuto iure proprio e non iure successionis.
I collaterali dell’iscritto conseguono il trattamento su domanda, da presentare direttamente alla Fondazione Enpam, ovvero, anche, per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Essa decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.
Modalità di presentazione della domanda:
Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
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FAQ
Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
Da quando decorre?
La pensione in favore dei collaterali decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.
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I genitori dell’iscritto deceduto hanno diritto a pensione soltanto nel caso in cui non sussistano o non abbiano titolo a pensione il coniuge, l’ex coniuge, il coniuge separato, gli orfani ed «i superstiti affidati» all’iscritto.
In tal caso, ai genitori dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione il vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale riconosce un’aliquota della pensione che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso (pensione indiretta).
Con decorrenza 1° gennaio 1998 la pensione indiretta spettante ai superstiti è maggiorata – se inferiore – sino ad un trattamento minimo garantito, d’importo annualmente rivalutato (Delibera CdA n. 2 del 15 febbraio 2002).
Ai genitori dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione di cui fruiva il de cuius all’atto del decesso (pensione di reversibilità).
Gli ascendenti dell’iscritto hanno diritto a pensione nella seguente misura:
| Beneficiari | Quota | Requisito |
|---|---|---|
| 1 genitore | 60% | se non sussistono o non abbiano diritto a pensione il coniuge,
l’ex coniuge, il coniuge legalmente separato, né gli orfani |
| 2 genitori | 60% |
Il loro diritto a pensione, ancorché collegato in vari modi alla posizione previdenziale dell’iscritto, è tuttavia ad essi riconosciuto iure proprio e non iure successionis.
Gli ascendenti dell’iscritto conseguono il trattamento su domanda, da presentare direttamente alla Fondazione Enpam, ovvero, anche, per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Modalità di presentazione della domanda:
Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Invio per posta:
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Dipartimento della Previdenza
Servizio Prestazioni Fondo di Previdenza Generale
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Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
Da quando decorre?
La pensione in favore degli ascendenti decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.
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Agli orfani dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione, il vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale riconosce un’aliquota della pensione che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso (pensione indiretta).
Con decorrenza 1° gennaio 1998 la pensione indiretta spettante ai superstiti è maggiorata – se inferiore – sino ad un trattamento minimo garantito, d’importo annualmente rivalutato (Delibera CdA n. 2 del 15 febbraio 2002).
Agli orfani dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione di cui fruiva il de cuius all’atto del decesso (pensione di reversibilità).
Il diritto a pensione dei superstiti, ancorché collegato in vari modi alla posizione previdenziale dell’iscritto, è tuttavia ad essi riconosciuto iure proprio e non iure successionis.
Gli orfani conseguono il trattamento ad essi spettante, su domanda, da presentare direttamente alla Fondazione Enpam, ovvero, anche, per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Gli orfani del sanitario defunto hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità nelle seguenti misure
| Beneficiari |
Quota | Status pensionistico |
|---|---|---|
| 1 orfano | 20% | se in concorso con il coniuge o con l’ex coniuge del de cuius |
| 2 o più orfani | 40% | “ |
| 1 orfano | 80% | se non concorrono il coniuge o l’ex coniuge o il coniuge separato |
| 2 orfani | 90% | “ |
| 3 o più orfani | 100% | “ |
Invece, non c’è concorso degli orfani superstiti con le altre categorie di familiari superstiti: gli ascendenti o i collaterali del de cuius.
Gli orfani di entrambi i genitori, ambedue iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo dei trattamenti, calcolati sulla pensione di ciascun genitore deceduto.
In effetti, nella categoria degli «orfani» aventi diritto a pensione, non rientrano soltanto
- i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati tali,
ma anche
- i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge,
- i superstiti regolarmente «affidati», a norma di legge,
- i nipoti, se a carico dei nonni al momento del decesso di essi.
Gli orfani superstiti e le altre categorie di beneficiari ad essi assimilati a fini pensionistici hanno diritto a pensione sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età, se studenti.
Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui, i superstiti di cui trattasi, prima del decesso dell’iscritto, risultavano a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo. Questi requisiti sono accertati da una apposita Commissione Medica per l’Invalidità, costituita presso ogni Ordine dei Medici.
In tal caso la pensione è mantenuta sinché perduri lo stato di inabilità.
L’Enpam può disporre periodici controlli sulla permanenza dei requisiti che condizionano il diritto pensionistico degli «orfani» e delle categorie assimilate.
Modalità di presentazione della domanda:
Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Invio per posta:
Fondazione ENPAM
Dipartimento della Previdenza
Servizio Prestazioni Fondi di Previdenza Generale
Via Torino n° 38
00184 ROMA
FAQ
Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
Da quando decorre?
La pensione in favore degli orfani decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel. 06 48294829
Al coniuge superstite dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione il vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale riconosce un’aliquota della pensione che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso (pensione indiretta).
Con decorrenza 1° gennaio 1998 la pensione indiretta spettante ai superstiti è maggiorata – se inferiore – sino ad un trattamento minimo garantito, d’importo annualmente rivalutato (Delibera CdA n. 2 del 15 febbraio 2002).
Al coniuge dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione di cui fruiva il de cuius all’atto del decesso (pensione di reversibilità).
Il diritto a pensione dei superstiti, ancorché collegato in vari modi alla posizione previdenziale dell’iscritto, è tuttavia ad essi riconosciuto iure proprio e non iure successionis.
Il coniuge superstite consegue il trattamento su domanda, da presentare direttamente alla Fondazione Enpam, ovvero, anche, per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Essa decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.
Il coniuge superstite ha diritto alla pensione indiretta o di reversibilità nelle seguenti misure
| Beneficiari | Quota | Status pensionistico |
|---|---|---|
| il solo coniuge | 70% | se unico beneficiario del trattamento |
| il coniuge + 1 o più orfani | 60% | se in concorso con uno o più orfani aventi diritto a pensione |
Non c’è concorso del coniuge superstite con le altre categorie di familiari superstiti: gli ascendenti o i collaterali del de cuius.
Le predette quote di pensione (70% o 60% del trattamento astrattamente spettante) sono ripartite fra il coniuge e gli altri eventuali ex-coniugi, alle condizioni stabilite dalla legge sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In proposito i Regolamenti Enpam si limitano a rinviare sic et simpliter alla disciplina statale. Sicché il coniuge divorziato superstite ha diritto alla pensione, purché
- non si sia risposato,
- sia in godimento dell’assegno di divorzio
- l’iscrizione del de cuius al fondo di previdenza sia iniziata prima della sentenza di divorzio.
La legge disciplina separatamente due ipotesi:
- il caso in cui l’ex coniuge sia l’unico superstite avente diritto a pensione. In tale evenienza l’Ente gli riconosce il diritto a pensione su mera presentazione della domanda e della documentazione di rito
- il caso in cui l’ex coniuge, o gli ex coniugi, concorrano con il coniuge non divorziato al momento del decesso dell’iscritto. In questa seconda occorrenza, l’ex coniuge deve presentare, oltre la domanda e la documentazione di rito, copia della sentenza del tribunale che gli assegna una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni spettanti, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
A seguito della riforma della disciplina sul divorzio (L. 6 marzo 1987 n. 74) il diritto a pensione dell’ex coniuge superstite, già titolare di assegno di divorzio,
- matura alla morte del de cuius,
- è correlato alla data di domanda di trattamento presentata all’ente erogatore della pensione,
- è regolamentato alla stessa stregua del diritto a pensione del coniuge superstite non divorziato
- consiste in una posizione di diritto vantata dal coniuge divorziato ancor prima che contro il coniuge superstite, verso lo stesso ente previdenziale tenuto a prestazione.
Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa, sempreché avesse diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare da parte dell’iscritto deceduto.
Quando passa a nuove nozze, il coniuge superstite perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio. In tal caso al coniuge superstite compete un assegno una tantum, pari a due annualità della sua quota di pensione, calcolate sulla base dell’importo lordo percepito nell’ultimo mese di godimento del diritto, comprensivo dell’indicizzazione ISTAT sino a quel momento maturata.
Modalità di presentazione della domanda:
Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Invio per posta:
Fondazione ENPAM
Dipartimento della Previdenza
Servizio Prestazioni Fondo di Previdenza generale
Via Torino n° 38
00184 ROMA
FAQ
Quali sono i diritti del coniuge separato?
Il coniuge separato, anche «per sua colpa» accertata con sentenza passata in giudicato, ha diritto a pensione a condizione che fosse già titolare dell’assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.
Quali sono i diritti del coniuge divorziato?
I diritti del coniuge divorziato sono regolati dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio; egli vanta gli stessi diritti pensionistici del coniuge superstite.
In quale caso perde il diritto alla pensione?
Il coniuge superstite o l’ex coniuge od il coniuge separato legalmente perdono il diritto al trattamento previdenziale se contraggono nuovo matrimonio; in questo caso, però, l’Enpam riconosce ad essi un assegno una tantum pari a due annualità della pensione in godimento.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel. 06 48294829