Pensione di vecchiaia per i medici convenzionati
La pensione spetta all’iscritto dopo il compimento del 65° anno di età, nel caso cessi – o abbia cessato con almeno 15 anni di contribuzione – il rapporto professionale convenzionato con il SSN e presenti la relativa domanda.
Pensione di vecchiaia nel caso di medico transitato
La pensione spetta all’iscritto, cessato dal rapporto professionale, a 65 anni se uomo e 60 se donna, senza finestre di accesso, prima della L. 247 del 2007; a 60 anni se donna, con finestra, sino alla L. 102/2009, mentre dall’1/1/2010 l’età aumenta per le donne di 1 anno per ogni biennio sino ai 65 anni dall’1/1/2018.
Per ulteriori informazioni sui requisiti per la pensione di vecchiaia dei medici transitati alla dipendenza e le finestre di accesso è opportuno visionare il vademecum
Pensione di anzianita’ per i medici convenzionati
La normativa vigente prevede la possibilità per l’iscritto che abbia cessato il rapporto professionale con gli Istituti del Servizio sanitario Nazionale, con 40 anni di contribuzione (o, in alternativa abbia compiuto 58 anni di età e abbia 35 anni di contribuzione) e 30 anni di anzianità di laurea, di richiedere il trattamento ordinario di anzianità.
Pensione di anzianita’ nel caso di medico transitato
Poiché il medico transitato è un lavoratore dipendente, i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità sono quelli stabiliti nella normativa generale, valida per Inps ed Inpdap, modificata con la riforma pensionistica del 2004 e con la L.247/2007: la tabella è consultabile sul vademecum.
N. B. Per i transitati alla dipendenza non è richiesto l’ulteriore requisito dei 30 anni di anzianità di laurea.
Modalità di invio del modulo di domanda:
A mezzo fax al numero: 06-48294658
Invio per posta:
Fondazione ENPAM
Dipartimento della Previdenza
Servizio Prestazioni Fondi Speciali
Via Torino n° 38 00184 ROMA
N. B. La pensione viene erogata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti indicati; ove siano previste finestre, la pensione viene erogata a decorrere dalla data di apertura della finestra.
Pensione di vecchiaia per i medici convenzionati
La pensione di vecchiaia viene anche riconosciuta, dopo il compimento del 65° anno, al sanitario che abbia cessato in passato l’attività ma possa far valere presso tutti i Fondi Speciali e la Quota B del Fondo Generale più di 15 anni di anzianità per attività non coincidente.
Pensione di vecchiaia nel caso di medico transitato
Si fa presente che tutte le lavoratrici pubbliche che hanno maturato entro il 31.12.2009 i requisiti per il pensionamento di vecchiaia in base alla normativa all’epoca in vigore ( 60 anni), potranno ottenere il collocamento a riposo in qualsiasi momento successivo alla maturazione del diritto al pensionamento.
Pensione di anzianita’ per i medici convenzionati
Si precisa che, ai fini del computo dei requisiti contributivi, si tiene conto della contribuzione esistente presso tutti i Fondi Speciali e presso la quota “B” del Fondo Generale, se non coincidente. Una volta raggiunti i requisiti indicati, la decorrenza della pensione di anzianità è regolata dalle c.d. finestre di accesso introdotte dalla L. 449/1997.
Finestre di accesso per le pensioni di anzianita’ dei medici convenzionati:
| Requisiti raggiunti nel | Decorrenza pensione |
|---|---|
| I° TRIM. 2010 | 1 ottobre 2010 |
| II° TRIM. 2010 | 1 gennaio 2011 |
| III° TRIM. 2010 | 1 aprile 2011 |
| IV° TRIM. 2010 | 1 luglio 2011 |
| I° TRIM. 2011 | …………………. |
Pensione di anzianita’ nel caso di medico transitato
Si ricorda che gli iscritti transitati alla dipendenza in possesso entro il 31 dicembre 2007 dei requisiti prescritti dalla normativa previgente alla legge 243/2004 (ossia 35 anni di contribuzione e 57 anni di età o solo 39 anni di contribuzione) conseguono il diritto alla prestazione pensionistica in base alla predetta disciplina indipendentemente dalle ulteriori modifiche intervenute.
Per ulteriori informazioni sulla pensione di anzianità e le finestre di accesso dei transitati consultare il vademecum.
N. B. Nel calcolo di tutte le pensioni di anzianità si tiene conto dell’età del medico, applicando coefficienti di riduzione previsti nella tabella allegata ai regolamenti dei Fondi Speciali.
Opzione per il trattamento misto
Nei vigenti regolamenti dei Fondi Speciali è prevista la possibilità di convertire in una indennità in capitale una quota pari, nel massimo, al 15% della pensione annua, sempre che l’iscritto sia titolare – ovvero abbia maturato il diritto a – una pensione d’importo pari almeno al doppio del trattamento minimo INPS, che per il 2010 è di € 11.984,96.
Non va confusa tale indennità con la liquidazione per fine rapporto di lavoro (TFR) a carico del datore di lavoro, prevista per i lavoratori dipendenti.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel.: 06 48294829
Ha diritto alla restituzione contributi al compimento di 65 anni l’iscritto cessato dal rapporto convenzionale in epoca anteriore, che abbia una anzianità contributiva inferiore a 15 anni.
Al fine del computo di tale anzianità si tiene conto delle contribuzioni non coincidenti pervenute ai tre Fondi Speciali ed alla Quota B del Fondo Generale
Modalità di invio del modulo di domanda:
A mezzo fax al numero: 06 48294658
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Nel caso vi sia incertezza riguardo l’anzianità contributiva è opportuno inviare il modulo del trattamento ordinario. Gli uffici valuteranno quale è la prestazione da erogare.
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Ha diritto alla pensione di invalidità l’iscritto di età inferiore a 65 anni che divenga in modo assoluto e permanente inabile a svolgere l’attività professionale.
La decorrenza della pensione segue l’accertamento dell’apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine e la cessazione dal rapporto professionale.
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Se il medico convenzionato diventa invalido nel corso del rapporto professionale, viene calcolata la pensione senza riduzioni per l’età, attribuendogli inoltre tanti anni di anzianità in più quanti mancano al compimento del 65° anno, fino al massimo di 10.
Se invece il medico diventa invalido dopo la cessazione del rapporto convenzionale, gli spetta la pensione ordinaria come se avesse 65 anni, cioè senza la decurtazione in base alla sua età.
Trattamento minimo di invalidità: vedere le indicazioni riportate per il Fondo Generale
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Sono considerati superstiti:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità.
In caso di morte di medico convenzionato senza moglie e figli, la pensione spetta ai genitori, se a suo carico al momento del decesso.
In caso di assenza di entrambi i genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle sempre che al momento del decesso risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico del medico.
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In caso di morte del medico, cosa spetta alla moglie ed ai figli?
Se il medico aveva meno di 65 anni al momento del decesso, spetta al nucleo familiare costituito dal coniuge con 2 o più figli il 100% (60+20+20) della pensione che sarebbe spettata al sanitario ove fosse divenuto invalido al momento del decesso; nel caso di coniuge con un figlio spetta l’80% (60+20), al coniuge senza figli il 70%.
Se il medico non era più convenzionato al momento del decesso e risultano versati sulla sua posizione 5 o più anni di contribuzione, spettano al nucleo familiare quote della pensione calcolata in capo al medico come se avesse avuto 65 anni al momento del decesso, nelle stesse percentuali su indicate.
N.B. Per maturare il diritto alla pensione, è necessario che i superstiti presentino la domanda di pensione anche presso i Fondi Speciali oltre che al Fondo di Previdenza Generale, tranne nel caso di decesso di medico già pensionato.
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Tel.: 06 48294829
Hanno diritto alla restituzione contributi i superstiti dell’iscritto cessato dal rapporto convenzionale in epoca anteriore al decesso, con una anzianità contributiva inferiore a 5 anni
Modalità di invio del modulo di domanda:
A mezzo fax al numero: 06 48294658
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Al fine del computo di tale anzianità si tiene conto delle contribuzioni non coincidenti pervenute ai tre Fondi Speciali ed alla Quota B del Fondo Generale.
La restituzione va suddivisa tra i superstiti secondo la percentuale di pensione spettante a ciascuno.
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- Età inferiore a 70 anni
- Inabilità totale e temporanea all’esercizio della professione
- Sospensione di ogni attività professionale
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A mezzo fax al numero: 06 48294602
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Le indennità di inabilità temporanea sono sostitutive del compenso che il sanitario non percepisce durante il periodo di malattia.
Qual e’ il periodo coperto dall’indennità di malattia?
Per i medici di Assistenza Primaria (medico di base), Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale (ex guardia medica e 118) e Pediatri di Libera Scelta, l’indennità di malattia spetta solamente dal 31° giorno dall’insorgenza dello stato d’inabilità e può essere corrisposta per un massimo di 24 mesi nell’arco degli ultimi 48 mesi, mentre i primi 30 giorni sono a carico delle Società Assicuratrici.
Per i medici Ambulatoriali l’indennità di inabilità viene corrisposta solo dopo 180 giorni di assenza dal servizio (retribuiti dal Servizio Sanitario Nazionale). Tali indennità sono erogate nella misura del 50% dei compensi per i 3 mesi in cui anche il Servizio Sanitario Nazionale corrisponde il 50% del trattamento economico, e, nella misura del 100% dei compensi per i 15 mesi durante i quali il Servizio Sanitario Nazionale assicura la sola conservazione dell’incarico.
Per i medici Specialisti convenzionati esterni l’indennità è corrisposta dal 31° giorno per un massimo di 18 mesi continuativi – sempre che esistano contributi versati dall’iscritto nei due anni precedenti l’anno dell’insorgenza dell’inabilità – mentre i primi 30 giorni di malattia non sono coperti da alcun istituto assicurativo
A chi va fatta la denuncia per i primi 30 giorni di malattia del medico di assistenza primaria, continuita’ assistenziale ed emergenza territoriale?
Per i primi 30 giorni di malattia e conseguente assenza dal servizio la denuncia deve essere inviata alle Assicurazioni Generali entro 10 giorni dall’evento; in caso di ricovero la denuncia può essere trasmessa subito dopo le dimissioni dall’istituto di cura, ovvero successivamente in caso di documentata impossibilità. La denuncia pertanto, deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo posta raccomandata A/R al seguente indirizzo:
ASSICURAZIONI GENERALI
Viale di Villa Massimo, 39
00161 ROMA
Tel. 0644248341 (medici di Assistenza Primaria)
Tel 064402037 (medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Territoriale)
Fax 0644232726
A chi va fatta la denuncia per i primi 30 giorni di malattia del pediatra di base?
A decorrere dall’ 1.01.2010 tutte le informazioni relative alla copertura economica dei primi 30 giorni di malattia potranno essere fornite direttamente dai sindacati dei medici pediatri (FIMP e CIPE).
Il medico e’ risarcito in caso di infortunio durante il servizio?
Nel caso di infortunio occorso durante l’espletamento del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale o di Continuità Assistenziale (infortunio professionale) è prevista una copertura assicurativa da parte della Azienda Sanitaria competente, presso la quale deve essere presentata la relativa denuncia.
Come va fatta la domanda per ottenere l’indennità di malattia?
Le indennità di malattia possono essere richieste utilizzando l’apposito modulo di domanda di prestazioni per inabilità temporanea reperibile presso le sedi degli Ordini dei Medici oppure prelevandolo direttamente dal sito ENPAM. Al modulo di domanda deve essere sempre acclusa una fotocopia del documento di riconoscimento dell’iscritto.
Il diritto alle prestazioni di inabilità temporanea si prescrive in 10 anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Quali sono i documenti da produrre con la domanda?
I medici di Assistenza Primaria, Pediatrìa di Libera Scelta, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria Territoriale devono presentare:
- certificato medico, da produrre solo in originale, da cui risulti la data d’insorgenza e la durata dell’inabilità;
- dichiarazione rilasciata dalla A.S.L. (od altro istituto) con cui è in atto il rapporto di convenzione attestante l’incarico, il periodo di sospensione dell’attività professionale per malattia, da produrre in originale o copia conforme;
- fotocopie delle buste paga dei 3 mesi precedenti il mese in cui è insorto lo stato di inabilità.
I medici Ambulatoriali e della Medicina dei Servizi devono presentare:
- certificato medico, da produrre solo in originale, da cui risulti la data d’insorgenza e la durata dell’inabilità;
- dichiarazione rilasciata dalla A.S.L. (od altro istituto) con cui è in atto il rapporto di convenzione attestante l’incarico, il periodo di sospensione dell’attività professionale per malattia, la misura della retribuzione corrisposta (se al 100%, al 50% o senza retribuzione), da produrre in originale o copia conforme;
- fotocopia dell’ultima busta paga percepita al 100% da cui si evinca l’ammontare delle voci soggette a contribuzione ENPAM.
I medici Specialisti convenzionati esterni devono presentare:
- dichiarazione rilasciata rilasciata dalla A.S.L. (od altro istituto) attestante il rapporto di convenzione in atto durante il periodo di inabilità ed il tipo di prestazioni effettuate, ovvero se “a visita” oppure “a prestazione”, da produrre in originale od in copia conforme;
- certificato medico dettagliato, comprensivo di diagnosi, data di insorgenza e durata dell’inabilità, da produrre solo in originale.
E’ prevista l’esenzione dei contributi in caso di malattia?
La domanda di prestazioni per inabilità temporanea vale anche come domanda di esonero dal pagamento del contributo obbligatorio della Quota A del Fondo di Previdenza Generale in caso di sospensione continuativa dell’attività professionale per una durata superiore a 6 mesi.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel.: 06 48294829