- Aver subito eventi di particolare gravità quali malattie, infortuni, spese funerarie, assistenza a un familiare portatore di handicap, cure non a carico del S.S.N., etc.
- Reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo Inps, aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo, escluso il richiedente, al netto delle spese sostenute per gli eventi di cui sopra
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA:
Il modulo va presentato esclusivamente tramite l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza
FAQ
- A quanto ammonta la prestazione?
Di norma non è mai superiore ad € 7.000 indicizzati. - Quante volte può essere richiesto il sussidio una tantum?
Due volte l’anno. - Quali documenti vanno presentati per ottenere un sussidio?
E’ necessaria la certificazione fiscale di tutto il nucleo familiare e la documentazione relativa all’evento per il quale si richiede la prestazione (certificazione medica, cartella clinica, fatture di spesa, etc.). - I documenti possono essere presentati in fotocopia?
Sì, purché leggibile, unitamente alla dichiarazione del richiedente che ne attesti la conformità all’originale. - A chi si presenta la domanda?
All’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza. - Le spese farmaceutiche vengono considerate ai fini della definizione della pratica?
Sì, purché gli scontrini rechino il codice fiscale del richiedente. - Per ottenere un sussidio si possono presentare le spese scolastiche o universitarie?
No. Esistono apposite borse di studio erogabili solo agli orfani di medico/odontoiatra. - Si può ottenere un aiuto economico prescindendo dalle spese sostenute, se il reddito è molto basso?
Sì. Se il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore a € 12.000 indicizzati possono essere erogate prestazioni assistenziali per un importo annuo massimo di € 5.000.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel. 06 48294829
- Essere pensionato con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a tre volte l’importo del trattamento minimo Inps, aumentato di un terzo per ogni componente il nucleo, escluso il richiedente.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA:
Il modulo va presentato esclusivamente tramite l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza
FAQ
- L’Enpam possiede case di riposo per anziani?
No, la scelta può essere effettuata in modo autonomo. - A quanto ammonta il contributo pro capite per ogni giornata di effettiva presenza presso le case di riposo?
A € 50,00 indicizzati. - Qual è l’importo massimo del sussidio?
Non superiore comunque al 75% della retta effettivamente pagata dall’iscritto. - L’erogazione di questa prestazione assistenziale include anche la possibilità di erogazione del sussidio per assistenza domiciliare?
No.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel. 06 48294829
- Essere pensionato, in condizioni fisiche o psichiche tali da non poter autonomamente provvedere ai propri bisogni in modo permanente.
- Essere stato dichiarato non autosufficiente dalla Commissione Medica costituita presso l’Ordine dei medici e degli Odontoiatri di appartenenza.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA:
Il modulo va presentato esclusivamente tramite l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza
FAQ
- A quanto ammonta il contributo per l’assistenza domiciliare?
A € 500,00 mensili indicizzati e decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. - Per fruire del sussidio per assistenza domiciliare basta l’invalidità civile al 100%?
No, occorre essere sottoposti a nuova visita da parte della Commissione Medica costituita presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri ed essere giudicati non autosufficienti. - >L’erogazione di questa prestazione assistenziale include anche la possibilità di erogazione di sussidi presso le case di riposo?
No.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel. 06 48294829
- Essere iscritti attivi o pensionati residenti in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Essere proprietari o usufruttuari dei beni immobili per i quali si richiede il sussidio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA:
Il modulo va presentato esclusivamente tramite l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza
FAQ
- L’Enpam prevede un contributo in caso di calamità naturali?
L’Enpam può erogare contributi assistenziali straordinari in favore dei soggetti residenti in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali abbiano riportato danni a beni mobili ed immobili in conseguenza delle calamità medesime. Gli interventi sono limitati alla prima casa ed allo studio professionale del richiedente, il quale abbia un diritto di proprietà o di usufrutto su di essi. - Quali sono le prestazioni previste?
Gli interventi previsti sono due:
a) una prestazione straordinaria pari ad un massimo di € 15.000 indicizzati;
b) il concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui ipotecari a breve o medio termine contratti per l’acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa di abitazione o, solo per l’iscritto, dello studio professionale, nella misura del 75% degli oneri medesimi con un limite massimo di € 8.000 annui indicizzati e per un periodo che non superi i cinque anni. - Quali documenti occorre presentare?
In ogni caso occorre presentare copia dell’atto di proprietà (o di usufrutto) dell’immobile per il quale viene richiesto il contributo e perizia giurata attestante i danni subiti. - Ai fini dell’accoglimento o meno della richiesta si procede a valutazioni di reddito?
No. - Quando deve essere presentata la domanda?
Entro e non oltre un anno dalla pubblicazione del Decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel. 06 48294829
- Essere un libero professionista attivo colpito da malattia o infortunio che abbiano determinato la temporanea e totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale, opportunamente certificata.
- Essere in possesso di documentazione attestante l’interruzione dell’attività per almeno due mesi, poiché l’erogazione ha inizio dal 61° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità.
- Il reddito del nucleo familiare non deve essere superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo Inps.
- Aver versato i contributi “Quota B” per almeno un anno nel triennio anteriore alla presentazione della domanda.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA:
Il modulo va presentato esclusivamente tramite l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza
FAQ
- Che tipo di certificazione medica occorre presentare per ottenere l’invalidità temporanea?
La certificazione dovrà attestare la temporanea e totale inabilità all’esercizio della professione, la data di inizio della stessa, e dovrà esplicitamente indicare che l’inabilità perdura alla data del certificato. Si possono anche produrre più certificati, purché senza soluzione di continuità. Il certificato finale dovrà attestare inoltre la data di cessazione dello stato di inabilità. - Si può presentare un unico certificato medico per tutto il periodo di inabilità?
Si, purché la domanda venga presentata entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione dello stato di inabilità, e sul certificato sia esplicitamente indicata anche la data di cessazione stessa. - L’iscritto può essere sottoposto a visita collegiale da parte della Commissione Medica istituita presso l’Ordine?
In caso di malattie superiori a sei mesi sarà necessaria la visita da parte della Commissione Medica costituita presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza. - Si può svolgere attività, anche saltuaria o occasionale, durante il periodo di inabilità?
No, l’inabilità si intende assoluta. - Ai fini del conseguimento del sussidio per invalidità temporanea si considerano i redditi dell’intero nucleo familiare o del solo richiedente?
Dell’intero nucleo familiare. - A quanto ammonta il sussidio per l’invalidità temporanea?
A € 2.100 mensili indicizzati (corrispondenti a € 70 giornalieri indicizzati). - Quali sono i termini utili per presentare la domanda?
La domanda deve essere inviata per il tramite dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza anche fino a 90 giorni prima della data (se conosciuta) di cessazione temporanea dell’attività e comunque, non oltre 30 giorni dopo la ripresa dell’attività lavorativa.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel. 06 48294829
-
Prestazioni assistenziali straordinarie: essere pensionato del Fondo della libera professione per invalidità assoluta e permanente.
-
Sussidio aggiuntivo per l’assistenza domiciliare: essere pensionato che già percepisce tale tipo di prestazione presso il Fondo di Previdenza Generale e su domanda motivata.
-
Sussidio aggiuntivo una tantum per calamità naturali: essere attivo o pensionato residente in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA:
Il modulo va presentato esclusivamente tramite l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza
FAQ
- Quali sono i sussidi aggiuntivi ai quali può accedere l’iscritto alla “Quota B”?
Il Regolamento della “Quota B” prevede i seguenti sussidi aggiuntivi:
a) prestazioni assistenziali straordinarie riservate ai titolari del trattamento per invalidità assoluta e permanente, di importo annuo non superiore ad € 4.000 indicizzati;
b) sussidi aggiuntivi per coloro i quali già fruiscano della prestazione per l’assistenza domiciliare, pari al 50% dell’importo previsto (dietro presentazione di richiesta motivata);
c) sussidi aggiuntivi per calamità naturali, per un importo pari al 30% del limite fissato in via generale con Delibera del Consiglio di Amministrazione.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel. 06 48294829
Sussidio sostitutivo del reddito per calamità naturale liberi professionisti “Quota B”
- Essere iscritto attivo e svolgere esclusivamente attività libero professionale.
- Aver interrotto l’attività in seguito a calamità naturale riconosciuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Essere residente nel comune interessato dalla calamità naturale.
- Aver versato i contributi “Quota B” per almeno un anno nel triennio anteriore alla presentazione della domanda.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA:
Il modulo va presentato esclusivamente tramite l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza
FAQ
- Che tipo di certificazione occorre presentare per accedere al sussidio?
Basta riempire l’apposito modulo e presentarlo all’Enpam tramite l’Ordine dei Medici di appartenenza, che esprimerà un parere in merito. Il periodo di sospensione viene autocertificato dal sanitario e sarà compito dell’Ente svolgere tutti gli accertamenti necessari per verificare l’effettiva interruzione dell’attività. - A quanto ammonta la prestazione?
A € 2.100,00 mensili indicizzati. - Per quanto tempo è possibile percepire tale sussidio?
Per un massimo di dodici mesi, a partire dal giorno di sospensione dell’attività. - Quando si deve presentare la domanda?
Entro e non oltre un anno dal Decreto del Presidente della Repubblica che ha dichiarato lo stato di emergenza.
Contatti:
E-mail: sat@enpam.it
Tel. 06 48294829