I privilegi del credito contributivo nelle procedure concorsuali
Nelle procedure esecutive concorsuali il credito per contributi previdenziali obbligatori è assistito da privilegio generale sulla metà del valore dei beni mobili del debitore (artt. 2753 e 2754 c.c.), e in via sussidiaria anche da privilegio sugli immobili dell’escusso (art. 2776, 2° co, c.c.).