Il Sistema Previdenziale

La prescrizione del credito contributivo

Ogni diritto, con esclusione di quelli indisponibili e di quelli dichiarati imprescrittibili dalla legge, si estingue per prescrizione (art. 2934 c.c.), ossia per vano decorso del tempo.
In carenza di una più specifica disciplina della prescrizione (la legge n. 335/95, di riforma dell’assicurazione generale obbligatoria, ha portato a 5 anni anche i termini della prescrizione contributiva per la previdenza pubblica), valgono le norme generali fissate in tema dal codice civile. In particolare, in tema di prescrizione del diritto a riscossione dei contributi (del regime di prescrizione del diritto a prestazioni previdenziali si dirà partitamente in seguito) vigono le seguenti regole:
• i contributi previdenziali a pagamento periodico si prescrivono nel termine breve di cinque anni dall’insorgenza dell’obbligo (art. 2934, n. 4, c.c.)
• il diritto alla percezione dei contributi previdenziali a carattere non periodico si estingue per prescrizione nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.).
Il dies a quo per il computo del termine prescrizionale decorre dal tempo in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Il regime prescrizionale dei diritti è inderogabile: è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (art. 2936 c.c.).
L’intervenuta prescrizione può essere eccepita solo dal debitore, dai suoi creditori o dai terzi che vi abbiano interesse (art. 2939 c.c.), e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 2938 c.c.).
L’intervenuta prescrizione può essere rinunciata, anche per facta concludentia, solo da chi possa disporre validamente del diritto (art. 2937 c.c.) e non è ammessa la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (art. 2940 c.c.).
Il decorso della prescrizione è interrotto dall’atto di costituzione in mora, dalla domanda giudiziale volta all’accertamento od alla soddisfazione, all’esecuzione od alla conservazione del diritto, dagli atti di riconoscimento del debito da parte dell’obbligato, dalla rinuncia a far valere la prescrizione, dalle denunce di omissione contributiva e da ogni altro atto volto a far valere l’esercizio del diritto (art. 2943 c.c.), ma – secondo la dottrina – anche dai verbali di contestazione e dalle diffide ad adempiere provenienti dall’Ispettorato del lavoro.

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