Il sistema sanzionatorio
Per l’ENPAM, come per ogni altro ente previdenziale privatizzato, il sistema sanzionatorio dell’inadempimento contributivo trova fondamento e disciplina in norme di fonte statuale.
L’art. 4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 (come convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) autorizza gli Enti Previdenziali Privatizzati – nell’ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509- di adottare deliberazioni in materia di “regime sanzionatorio” e di “condono per inadempienze contributive”.
A norma del regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di Previdenza Generale, deliberato dalla Fondazione E.N.P.A.M. nel 2001, l’inadempiente all’obbligo di contribuzione è tenuto a versare il contributo evaso aumentato dei seguenti importi a titolo di sanzione.
Per la “Quota A”
La sanzione è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti, fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo non versato
Per la “Quota B”
In caso di mancato invio all’Enpam, entro i termini, della dichiarazione dei redditi soggetti a contribuzione, è dovuta una sanzione in misura fissa pari ad € 120,00.
Se il pagamento del contributo dovuto alla Quota B è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di ciascuna rata, è dovuta una sanzione in misura fissa pari all’1% del contributo di cui si è ritardato il versamento.
Qualora la dichiarazione dei redditi venga inviata all’Enpam nei termini prescritti, ma il versamento si effettuato oltre il termine sopra indicato, è dovuta una sanzione, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti, fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo non versato. Tale sanzione è calcolata a partire dal termine previsto per il pagamento in unica soluzione del contributo medesimo.
La medesima sanzione (T.U.R. + 5,5%) viene applicata nell’ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi venga inviata fuori termine ed il pagamento del relativo contributo sia effettuato oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma l’iscritto abbia denunciato spontaneamente il proprio inadempimento entro l’anno solare successivo a quello in cui è avvenuta l’evasione.
Qualora, infine, l’evasione contributiva sia accertata direttamente dall’Ente, o la denuncia spontanea da parte dell’iscritta venga presentata oltre l’anno solare successivo a quello in cui è avvenuta l’evasione, l’iscritto deve versare un ulteriore sanzione del 4%, in aggiunta a quella sopra indicata (T.U.R. + 5,5% + 4%).
Per i Fondi Speciali, invece, tenuto conto anche della disposizione dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si è ritenuto di applicare nei confronti delle AA.SS.LL. che non provvedono al pagamento dei contributi previdenziali nei termini previsti, una sanzione, in ragione d’anno, pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti percentuali. Tale sanzione comunque non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.