Il Contenzioso
A norma dell’articolo 20, co 1, lett. a) dello Statuto della Fondazione, spetta al Comitato Esecutivo di decidere in prima istanza sui ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni…, ed in base all’articolo 17, co 1, lett. h) dello Statuto, compete al Consiglio di Amministrazione di decidere in seconda istanza in via definitiva sui ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni…
In tema di contribuzione all’ENPAM le procedure contenziose possono attenere
• alla sussistenza ed alla decorrenza dell’iscrizione all’Albo, nonché alla decorrenza dei provvedimenti di cancellazione o radiazione dall’Albo, eventi – tutti questi – che possono incidere sulla sussistenza dell’obbligo contributivo verso la Fondazione e sul diritto dell’iscritto a trattamento prevido-assistenziale
• alla sussistenza dell’obbligo di contribuzione ed alla misura del contributi dovuti
• alla sussistenza di morosità e/o dell’obbligo di pagamento delle sanzioni civili dell’inadempimento o del tardivo adempimento all’obbligo di contribuzione
• alla ripetizione di contributi che l’iscritto sostenga non dovuti
• alla restituzione di contributi improduttivi di effetti pensionistici ecc.
In materia di prestazioni le controversie possono concernere
• il diritto e/o la misura a prestazioni previdenziali
• il riconoscimento dei requisiti regolamentari che danno diritto a trattamento
• il riconoscimento di fatti o status personali che danno diritto a trattamento
• i criteri di calcolo e la misura delle prestazioni riconosciute
• l’eccepita prescrizione o decadenza dal diritto, ecc.
Il contenzioso si instaura con ricorso, da redigere per iscritto – senza ulteriori particolari formalità –, da indirizzare ed inoltrare all’organo competente, che – per quanto disposto dall’articolo 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533 – è tenuto ad esaminarlo ed a decidere nel merito della questione, senza essere ammesso ad eccepire vizi formali dell’atto, preclusioni e decadenze eventualmente sopravvenute in ordine al diritto a ricorrere amministrativamente.
Il ricorso può essere presentato direttamente dall’iscritto, ovvero anche per il tramite di un patronato. Lo Statuto non prevede la possibilità di audizione diretta del ricorrente o di suo patrocinatore. Né il procedimento risulta normativamente disciplinato in altro. Si ammette generalmente però che il ricorrente, od il suo patronato possano esercitare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa che riguarda l’iscritto stesso, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ordine alla quale la Fondazione si è riservata la facoltà di provvedere con apposito Regolamento (art. 25, 2° co, Statuto).
Circa la natura di detto procedimento, la dottrina è concorde nel ritenere che non si tratti di un vero e proprio procedimento amministrativo, in quanto attraverso di esso non si eserciterebbero potestà pubblicistiche. Si tratterebbe piuttosto di un procedimento finalizzato, da una parte, all’attuazione più rapida della tutela riconosciuta dall’ordinamento in capo al soggetto assicurato, e, dall’altra, a consentire un riesame da parte dell’Ente di quanto già deciso in via amministrativa.
Il procedimento deve sfociare in una decisione; il silenzio o l’inerzia dell’Ente, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso, vengono equiparati ad un provvedimento di rigetto dell’istanza; l’interessato può quindi agire innanzi al giudice ordinario per la difesa dei propri diritti.
Il preventivo esperimento del ricorso amministrativo è tuttora considerato alla stregua di un “presupposto dell’azione giudiziaria, senza che in contrario possano trarsi argomenti dall’art. 8 della L. n. 533/73 … o dall’articolo 443 C.P.C., che sancisce la semplice improcedibilità – anziché l’improponibilità – della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo”.