Il Sistema Previdenziale

Il rapporto contributivo

Il rapporto contributivo che si costituisce con l’iscrizione al Fondi di Previdenza gestiti dall’ENPAM si configura come un rapporto giuridico avente ad oggetto molteplici obbligazioni corrispettive.
Esso rimane comunque eminentemente caratterizzato dall’obbligo dell’iscritto di versare i contributi nella misura dovuta e dal corrispondente diritto-dovere dell’Ente di riscuoterli.
Trattasi di obbligazione di natura pubblicistica, che trova fondamento nella legge. La più recente dottrina assimila infatti il diritto-dovere di riscossione dei contributi ad una potestà impositiva; ciò fa del contributo previdenziale qualcosa di molto prossimo ad una “imposta speciale” (nel senso che il contributo di previdenza è preordinato ad incidere, a differenza dell’imposta ordinaria, solo sui soggetti interessati alla previdenza settoriale e per finalità circoscritte alla categoria tutelata).
La natura “speciale” di questa particolare capacità impositiva sussistente in capo agli enti previdenziali gestori di forme obbligatorie di previdenza giustificherebbe le deroghe ai principi di generalità e di progressività dell’imposizione, cui soggiace invece la fiscalità generale.
Il fondamento giuridico generale di detta potestà impositiva si rinviene negli articoli 2 Cost. – per cui la Repubblica … richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, e 38, 4° co., Cost., in base al quale ai compiti previdenziali provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Per la capacità impositiva dell’ENPAM il fondamento legislativo particolare starebbe, per quanto si è già detto, nell’articolo 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956 n. 561.
Il D.Lgs. n. 509/94, che ha privatizzato gli enti previdenziali dei liberi professionisti, ha confermato, per un verso, la natura pubblicistica delle finalità gestionali degli Enti Previdenziali Privatizzati, e per altro verso, la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione ai fondi da essi gestiti.
Da ciò la corretta postulazione dell’esistenza di un vero e proprio “vincolo istituzionale dell’Ente privatizzato a riscuotere il contributo dovuto … nei casi di accertato inadempimento o di rilevato inesatto adempimento”.

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