Il Sistema Previdenziale

I trattamenti per inabilità assoluta e temporanea

In favore degli iscritti ai Fondi Speciali di Previdenza Enpam, che divengano temporaneamente e totalmente inabili all’esercizio dell’attività professionale, i Regolamenti dei tre Fondi stabiliscono il diritto a percepire una indennità giornaliera di invalidità, erogabile solo per i periodi di invalidità precedenti l’eventuale cessazione dal rapporto di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età.
A decorrere dal
• 1° gennaio 1991, per gli iscritti al fondo dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale
• 1° luglio 1991 per gli iscritti al fondo di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali
• 1° gennaio 1991 per gli iscritti al fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni
l’erogazione dell’indennità di cui trattasi è disciplinata – per quanto attiene a misura, modalità, decorrenza e durata della stessa – da tre distinti Regolamenti, le cui norme vengono qui riassunte, evidenziando separatamente il corpo di disposizioni comuni e quello delle regole precipue delle singole categorie tutelate.
L’indennità giornaliera per invalidità temporanea viene erogata in presenza di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale. Per gli iscritti al Fondo medici generici ed al Fondo medici ambulatoriali si richiede ulteriormente l’accertamento della intervenuta sospensione dell’attività dell’iscritto per conto del Servizio Sanitario Nazionale o degli altri Istituti datoriali; per contro, in tali casi, la sospensione dell’attività non costituisce di per sé sola motivo per il riconoscimento dell’indennità giornaliera.
Detta indennità giornaliera è cumulabile con tutte le prestazioni cui l’iscritto ha diritto per altro titolo; non è invece cumulabile con il trattamento di invalidità assoluta e permanente previsto dall’art. 10 dei Regolamenti dei Fondi, né, eventualmente, con l’indennità di maternità corrisposta dal Fondo di Previdenza generale ai sensi della legge 11 dicembre 1990 n. 379.
Il Regolamento del Fondo di Previdenza generale non prevede un similare istituto indennitario, limitandosi a stabilire solo un esonero dalla contribuzione minima obbligatoria, conseguibile su domanda (ed a determinate condizioni): l’iscritto che, prima del compimento del 65° anno di età, sia colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità temporanea assoluta all’esercizio professionale per una durata superiore a sei mesi, ha diritto all’esonero dall’obbligo contributivo di cui al precedente art. 3, comma 3, [NDR: si tratta del contributo minimo obbligatorio] per un periodo massimo continuativo di ventiquattro mesi, che, ai fini del diritto e della misura delle relative prestazioni previdenziali, verrà considerato come periodo contributivo. … L’esonero decorre dal mese successivo alla data in cui la malattia o l’infortunio hanno determinato la temporanea inabilità assoluta all’esercizio dell’attività.
Il beneficio dell’esonero contributivo conseguibile dal Fondo di Previdenza generale si aggiunge eventualmente al trattamento indennitario spettante agli iscritti ai Fondi Speciali divenuti inabili in modo assoluto e permanente, essendo comunque subordinato alle seguenti ulteriori condizioni: l’evento [inabilitante] … deve essere comunicato all’Ente, a pena di decadenza dal diritto all’esonero, entro 180 giorni dall’insorgere della malattia o dal verificarsi dell’infortunio, per consentire all’Ente di effettuare i necessari accertamenti per il tramite del competente Ordine dei medici e degli Odontoiatri. La comunicazione può essere effettuata anche oltre il predetto termine nel caso in cui, all’atto della segnalazione medesima, persista lo stato di inabilità temporanea assoluta all’esercizio dell’attività professionale.

Fondo generici
Presso il Fondo di previdenza per i medici di medicina generale, pediatri ed addetti ai servizi di continuità assistenziale l’indennità giornaliera di inabilità assoluta e permanente spetta a decorrere dal 31° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità e può essere erogata per un periodo massimo continuativo di 24 mesi. I primi 30 giorni di inabilità (carenza) sono coperti da polizza assicurativa privata, secondo quanto previsto nell’A.C.N.L. Se l’insorgenza dello stato di inabilità si manifesta – in costanza di rapporto di lavoro con il S.S.N. – nel corso di un periodo di sospensione dell’attività professionale che comporti, a norma dell’A.C.N.L., la sostituzione del medico per motivi diversi dall’infortunio o dalla malattia invalidante, l’indennità giornaliera viene calcolata sulla base dei compensi mediamente percepiti dall’iscritto nei tre mesi che precedono quello in cui è avvenuta la sospensione dell’attività in regime di convenzione. In caso di malattia non continuativa, caratterizzata da periodi di ripresa dell’attività che si succedono a periodi di nuova interruzione della stessa, l’indennità per inabilità assoluta e permanente spetta dopo un nuovo periodo di carenza di 30 giorni dalla ripresa dell’attività professionale. In questo caso l’indennità erogata dal Fondo non potrà comunque essere corrisposta per un periodo, anche non continuativo, complessivamente superiore a 24 mesi nell’arco degli ultimi 48 mesi.
I casi di assenza dal servizio per invalidità temporanea assoluta insorti in epoca precedente all’1.1.1991 restano disciplinati dalle norme approvate dal Comitato Direttivo in data 17.4.1982 e 1.2.1986.
L’indennità giornaliera viene calcolata sulla base della media dei compensi assoggettati a contribuzione ENPAM e percepiti dall’iscritto nei tre mesi che precedono quello di insorgenza dello stato di inabilità. Essa è fatta pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile suddetto.

Fondo medici specialisti ambulatoriali
Presso il Fondo medici specialisti ambulatoriali l’indennità giornaliera per invalidità temporanea viene erogata in caso di assenza dal servizio motivata dallo stato di inabilità, dopo un periodo di assenza retribuita dal servizio, anche non continuativa, superiore a 180 giorni negli ultimi 30 mesi.
Nei 90 giorni immediatamente successivi ai sei mesi interamente retribuiti dagli Istituti datoriali, all’iscritto spetta il 50% dell’indennità di inabilità assoluta e permanente a carico del Fondo, da calcolarsi coi criteri di cui si dirà in seguito, restando a carico degli Istituti datoriali l’obbligo di riconoscere al sanitari il 50% della retribuzione contrattuale.
Per i 15 mesi successivi all’iscritto inabile spetta il 100% dell’indennità riconosciuta dal Fondo.
L’indennità giornaliera intera è fatta pari ad 1/30 dell’ultima retribuzione mensile (rectius: il 3,60% della retribuzione mensile) corrisposta al medico, considerando solo le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ENPAM.
L’indennità erogata dal Fondo non potrà comunque essere corrisposta per un periodo anche non continuativo superiore a 18 mesi nell’arco degli ultimi 30 mesi.
In caso di assenza dal servizio per infortunio o malattia del medico specialista ambulatoriale non confermato, l’indennità giornaliera spetta per i primi 3 mesi per i quali il medico ha diritto alla conservazione dell’incarico senza corresponsione di compensi; in questo caso l’indennità giornaliera è fissata in misura pari al 100% dell’indennità calcolata coi criteri di cui sopra.

Fondo medici specialisti esterni
Il Fondo medici specialisti esterni eroga l’indennità giornaliera per invalidità temporanea a partire dal 31° giorno dall’insorgenza dello stato di invalidità, sempreché per l’iscritto siano stati versati contributi relativi ad attività svolta nel biennio solare che precede l’anno in cui è compreso il periodo di invalidità assistibile.
La ripresa dell’attività, a qualsiasi titolo, interrompe il periodo di malattia e pertanto, in caso di nuova sospensione dell’attività per inabilità, l’indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di 30 giorni. Tuttavia il nuovo periodo di carenza si applica solo quando tra due o più episodi di malattia siano trascorsi oltre sei mesi di attività lavorativa.
In ogni caso l’indennità non potrà essere corrisposta per un periodo superiore a 18 mesi continuativi.
Per gli iscritti convenzionati (o accreditati) con il S.S.N. per l’erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati – il cui rapporto professionale è regolato dall’Accordo Collettivo Nazionale approvato con D.P.R. 23 marzo 1988 n. 119 e successive modificazioni – (branca a prestazione) l’indennità giornaliera à di importo pari ad 1/80 del contributo medio annuo di competenza del biennio solare precedente l’anno in cui è compreso il periodo di invalidità assistita.
Per gli iscritti convenzionati (o accreditati) con il S.S.N. per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio – il cui rapporto professionale è regolato dall’Accordo Collettivo Nazionale approvato con D.P.R. 23 marzo 1988 n. 120 e successive modificazioni – l’indennità giornaliera è di importo pari ad 1/43 del contributo medio annuo di competenza del biennio solare precedente l’anno in cui è compreso il periodo di invalidità assistita.
Tuttavia, quando nel biennio cui si fa riferimento per il calcolo dell’indennità vi siano periodi di invalidità assistita, l’indennità stessa subisce un incremento pari al 6% del suo importo per ogni mese – o frazione di mese non inferiore a 15 giorni – in cui l’iscritto è stato invalido nel biennio considerato.
L’indennità giornaliera a favore degli iscritti non potrà comunque mai essere superiore a € 129,11

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