Il Sistema Previdenziale

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

La pensione di invalidità

Il Regolamento del Fondo di Previdenza generale riconosce il diritto alla pensione di invalidità in favore degli iscritti che, in costanza di contribuzione al Fondo, a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, divengano inabili in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale e presentino la relativa domanda prima del compimento di tale età.
Anche la pensione di invalidità si compone di due quote di trattamento, “Quota A” e “Quota B”:
• la pensione di invalidità per “Quota A” spetta all’iscritto, quale che sia l’anzianità di contribuzione raggiunta al verificarsi dell’evento, e si calcola con i criteri previsti per la liquidazione della pensione ordinaria, incrementando – però – l’anzianità contributiva dell’iscritto del numero di anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, per un massimo di dieci.
• la pensione di invalidità per “Quota B” spetta all’iscritto che possa far valere almeno un anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.
In tal caso,
– qualora l’iscritto possa far valere presso la “Quota B” del Fondo un’anzianità contributiva effettiva non inferiore a cinque anni, la pensione si calcola con i criteri previsti per il calcolo della pensione ordinaria, incrementando l’anzianità contributiva dell’iscritto del numero di anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, con un massimo di dieci
– qualora l’iscritto vanti un’anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l’aumento dell’anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione
– all’iscritto per “Quota B” riconosciuto invalido ma che non sia in possesso neppure del requisito minimo di almeno un anno di contribuzione al Fondo è riconosciuto il diritto alla pensione ordinaria, in deroga ai requisiti ordinari previsti per tale prestazione.
In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.

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