Il Sistema Previdenziale

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

Pensione ordinaria supplementare

Agli iscritti che, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età ed il conseguimento della pensione ordinaria del Fondo di Previdenza generale contribuiscano, per provvedimento d’ufficio, ad aliquota ridotta del 2%, spetta un supplemento di pensione calcolata su tale loro contribuzione ulteriore.
La liquidazione del supplemento di pensione viene effettuata d’ufficio dall’Ente ogni triennio, sulla basa di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.
Il supplemento di pensione si determina
• in relazione ai contributi versati con l’aliquota del 2%, applicando al reddito medio annuo, l’aliquota dello 0,23% per ogni anno di contribuzione. Per la determinazione del reddito corrispondente, i detti contributi vengono moltiplicati per 100 / 2 (per 50).
• in relazione ai contributi versati con aliquota dell’1%, gli iscritti hanno diritto ad una ulteriore quota di pensione supplementare, calcolata però sulla metà dei contributi a tal titolo versati. La restante metà è infatti destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali erogate dal Fondo. La predetta quota di pensione è calcolata applicando al reddito medio annuo l’aliquota dello 0,06% per ogni anno di contribuzione.

Torna all'indice | « Pagina precedente   Pagina successiva »