FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
Pensione ordinaria
Presso il Fondo di Previdenza generale la pensione ordinaria spetta a tutti gli iscritti che:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) al compimento di tale età siano iscritti al Fondo e possano contare su almeno cinque anni di anzianità contributiva effettiva;
c) non fruiscano già della pensione per invalidità assoluta e permanente.
La pensione ordinaria é costituita dalla somma di due quote:
– la “Quota A”, corrispondente ai contributi minimi dovuti obbligatoriamente da ciascun iscritto
– la “Quota B”, corrispondente ai contributi proporzionali eccedenti i suddetti minimi.
Calcolo della “Quota A” di pensione
Per ogni anno di contribuzione al Fondo per “Quota A” spetta una pensione pari a
• l’1,10% del reddito annuo medio, per ogni anno di contribuzione sino a tutto l’anno 1997
• l’1,75% del reddito annuo medio, per ogni anno di contribuzione a decorrere dall’anno 1998.
Ai fini del calcolo del reddito annuo medio rilevano
a) i contributi minimi obbligatori, i contributi ricongiunti utilmente, ed i contributi di riscatto per riallineamento della contribuzione, nei limiti degli importi effettivamente versati al Fondo
b) i contributi figurativi riconosciuti validi “ai fini del diritto e della misura della pensione”.
I contributi effettivi, figurativi e da riscatto di allineamento vengono moltiplicati per 100 / 12,5 (pari all’aliquota contributiva assunta in rapporto inverso); si ricostruiscono così i redditi corrispondenti alla contribuzione effettiva, figurativa e riscattata. A tali redditi si sommano quelli relativi a periodi ricongiunti utilmente (come indicati nei prospetti all’uopo inviati dagli Enti di provenienza dei contributi ricongiunti).
I redditi come sopra calcolati vengono rivalutati per ciascun anno di competenza in misura del 75% dell’incremento percentuale fatto registrare dall’indice ISTAT del “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” fra l’anno di riferimento dei contributi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione.
Il totale dei redditi così determinati viene diviso per il numero di anni – e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni – di contribuzione effettiva, figurativa, ricongiunta e per riscatto di allineamento, ossia per l’anzianità contributiva dell’iscritto per “Quota A”; si ottiene così il reddito medio annuo sul quale si applicano le predette aliquote di pensione.
Calcolo della “Quota B” di pensione
La pensione per “Quota B” di pensione si determina con criteri analoghi a quelli di cui si è detto sopra, ossia riconoscendo, per ogni anno di contribuzione al Fondo per “Quota B” di pensione, un’aliquota del reddito annuo medio, pari
• all’1,75% per ogni anno di contribuzione effettuata al 12,50%,
• allo 0,28% per ogni anno di contribuzione al 2%
• allo 0,07% per la contribuzione all’aliquota dell’1%.
Sicché:
• aliquota di pensione dell’1,75% sul reddito medio annuo: in favore degli iscritti che hanno contribuito nella misura del 12,50% (contribuzione ordinaria), l’aliquota da applicare sul reddito medio annuo rivalutato è pari all’1,75% per ogni anno di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta, se non coincidente. Per la determinazione del reddito corrispondente, i detti contributi vengono quindi moltiplicati per 100 / 12,5 (ossia, per 8).
• aliquota di pensione dell’0,28% sul reddito medio annuo: per i soggetti ammessi, su domanda, alla contribuzione del 2% (contribuzione ridotta) l’aliquota da applicare è dello 0,28% per ogni anno di contribuzione effettiva e ricongiunta, se non coincidente. Per la determinazione del reddito corrispondente, i detti contributi vengono quindi moltiplicati per 100 / 2 (ossia, per 50).
• aliquota di pensione dello 0,07% sul reddito medio annuo: per gli anni che hanno dato luogo a contribuzione ad aliquota dell’1% sui redditi eccedenti il massimale soggetto a contribuzione proporzionale, gli iscritti hanno diritto ad una ulteriore quota di pensione, in misura pari allo 0,07% del reddito medio annuo, per ogni anno di contribuzione, effettiva o ricongiunta utilmente. I redditi annui riferiti a tale forma di contribuzione vengono calcolati sulla metà dei contributi a tal titolo versati, essendo la restante metà destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali erogate dal Fondo.