I diritti pensionistici dei superstiti
I Regolamenti dell’ENPAM considerano superstiti dell’iscritto deceduto le seguenti categorie di familiari:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dall’iscritto, sino al raggiungimento del 21° anno di età, ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i figli, prima del decesso dell’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili a qualsiasi lavoro proficuo e finchè perduri lo stato di inabilità;
c) i genitori dell’iscritto deceduto ed a carico di questi prima del decesso, se manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle precedenti categorie;
d) i fratelli e le sorelle dell’iscritto deceduto, sempre che siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico di questi, se manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle precedenti categorie.
In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa, sempreché avesse diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare da parte dell’iscritto deceduto.
Il diritto a pensione dei superstiti, ancorché collegato in vari modi alla posizione previdenziale dell’iscritto, è tuttavia riconosciuto ai superstiti iure proprio e non iure successionis. Nei regolamenti Enpam il trattamento di pensione spettante ai predetti familiari de cuius è così determinato:
• ai superstiti dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione compete un’aliquota della pensione che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso (pensione indiretta)
• ai superstiti dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione in godimento dell’iscritto all’atto del decesso (pensione di reversibilità).
Il trattamento in favore dei superstiti è riconosciuto nelle seguenti misure:
• al coniuge spetta
– il 70% della pensione, quando sia l’unico superstite dell’iscritto avente diritto a pensione
– il 60% della pensione, se il coniuge concorre con figli aventi diritto a pensione
• ai figli spetta, se il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite,
– il 20%, in caso di un figlio solo
– il 40%, in caso di due o più figli
ovvero, se il diritto alla pensione non compete al coniuge superstite,
l’80% in caso di un figlio solo
il 90% in caso di due figli
il 100% in caso di tre o più figli.
Ai genitori od ai fratelli ed alle sorelle dell’iscritto deceduto, ove ricorrano i presupposti di loro diritto a pensione, spetta
• per uno od entrambi i genitori
– il 60% della pensione
• per i collaterali aventi diritto
– il 40%, per un solo collaterale
– il 50%, per due collaterali
– il 60%, per tre o più collaterali.
In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote per essi previste dai Regolamenti in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.