Il Sistema Previdenziale

La pensione di invalidità e gli accertamenti sanitari dell’invalidità pensionabile

I Regolamenti dell’ENPAM riconoscono il diritto alla pensione di invalidità sul duplice presupposto che
• a causa di infortunio o malattia verificatisi prima del compimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia o di anzianità, l’iscritto divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale
• l’iscritto cessi in via di fatto dall’esercizio professionale dell’attività medica.
L’accertamento degli eventi invalidanti e della misura dell’invalidità conseguitane spetta ad una apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Detta Commissione si compone di tre medici, di cui uno specializzato in medicina legale. Il Presidente della Commissione è nominato dai competenti Organi statutari dell’ENPAM, su proposta dell’Ordine interessato; gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Ordine.
La Commissione svolge gli accertamenti di competenza ed esprime il proprio giudizio medico-legale entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda dell’iscritto o dal completamento degli accertamenti stessi. All’uopo la Commissione può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.
Sempre in funzione dell’accertamento delle invalidità che danno diritto a trattamento previdenziale, presso la sede dell’Ente è costituita una Commissione Medica Centrale, composta da tre medici nominati dai competenti Organi statutari, che ne fissano anche la durata in carica. La Commissione può essere integrata di volta in volta da medici specializzati in particolari discipline, e nominati dagli organi statutari dell’Ente.
Il Presidente, o un componente dell’Organo statutario competente da lui delegato, esaminati gli atti della Commissione Medica Provinciale può chiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale sullo stato di inabilità dell’iscritto.
L’Ente può effettuare periodicamente controlli volti ad accertare la permanenza dello stato di invalidità del pensionato. Nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale ovvero risulti che lo stesso abbia ripreso tale attività, la pensione d’invalidità viene revocata e si adottano gli opportuni provvedimenti per il recupero delle somme indebitamente percepite dall’iscritto

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