Il Sistema Previdenziale

Parziale convertibilità in capitale della pensione erogata dai Fondi Speciali

I Regolamenti dei tre Fondi Speciali di Previdenza ENPAM consentono all’iscritto la possibilità di convertire in capitale una quota del trattamento di pensione. Esso non può risultare superiore al 15% della pensione spettante all’iscritto.
La conversione è consentita soltanto nel caso in cui l’iscritto conservi, anche presso altri fondi previdenziali non gestiti dall’Ente, la titolarità di una pensione di importo almeno pari al doppio dell’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (L. 18.743.800 nell’anno 2000). Se è l’Ente stesso il soggetto tenuto ad assicurare il trattamento pensionistico minimo come sopra definito, la quota minima di pensione non convertibile in capitale è calcolata tenendo conto anche della pensione erogata dal Fondo di Previdenza generale, nonché di tutti gli eventuali trattamenti di pensione corrisposti all’iscritto dai Fondi Speciali di Previdenza ENPAM.
Per il calcolo di tale indennità in capitale si determina l’importo della pensione ordinaria e si moltiplica la quota-parte di pensione annua che l’iscritto intende convertire in capitale per il coefficiente indicato in apposita tabella allegata al Regolamento. Il coefficiente da adottare è individuato in relazione all’età raggiunta dall’iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.

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