Il Sistema Previdenziale

Criteri generali di calcolo delle pensioni ordinarie

Soprattutto a decorrere dal 1990 si è imposto un processo di progressiva assimilazione (almeno nei principi fondamentali) delle diverse normative regolamentari che disciplinano i criteri di calcolo della pensione ordinaria erogata da tre Fondi gestiti dall’Ente:
• il Fondo di Previdenza generale,
• il Fondo Speciale di Previdenza per i medici di medicina generale, i pediatri e gli addetti ai servizi di continuità assistenziale,
• il Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti esterni.
Gli effetti di questo processo di assimilazione si evidenziano particolarmente in ciò: il trattamento-base delle pensioni ordinarie erogate dai tre Fondi consiste – sostanzialmente – in
– un’aliquota percentuale del reddito medio annuo rivalutato imputabile all’iscritto, e ricostruito sulla scorta dei contributi a lui effettivamente accreditati per ciascun anno
– moltiplicata per il numero di anni di contribuzione al Fondo (anzianità contributiva dell’iscritto).
Sicché l’algoritmo di calcolo delle pensioni ordinarie erogate dai Fondi di cui trattasi segue le seguenti fasi comuni:

1. per ciascun anno di contribuzione al Fondo si calcola il reddito annuo dell’iscritto, sulla base della contribuzione effettivamente versata dallo stesso iscritto o dagli enti assicuranti

Anno di riferimento > Contributi * 100 / Aliquota contributiva = Reddito annuo

2. il reddito di ciascun anno viene indicizzato in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrate fra l’anno cui si riferisce lo stesso reddito (coincide con l’anno di competenza dei contributi) e l’anno che precede quello di pensionamento

Anno di riferimento > Reddito annuo * Indice ISTAT = Reddito annuo rivalutato

3. La somma dei Redditi annui rivalutati per ciascun anno viene divisa per il numero degli anni di contribuzione, per ottenere il Reddito medio annuo rivalutato

Reddito medio annuo rivalutato = Somma dei Redditi annui rivalutati / Anni di contribuzione

4. Il trattamento-base della pensione calcolata all’età di 65 anni è pari ad un’aliquota percentuale del Reddito medio annuo rivalutato, moltiplicata per il numero degli anni di contribuzione dell’iscritto

Pensione ordinaria a 65 anni = Aliquota percentuale del Reddito medio annuo * Anni di contribuzione

5. per i soli Fondi Speciali, il trattamento-base di pensione ordinaria calcolato a 65 anni subisce poi delle riduzioni o delle maggiorazioni (queste ultime fino all’età di 70 anni)

Pensione ordinaria all’età anagrafica del medico = Pensione ordinaria calcolata a 65 anni * Coefficiente di riduzione o maggiorazione in base all’età anagrafica del medico

Questo meccanismo di calcolo della pensione presenta numerosi vantaggi:
• consente di ricostruire tutti gli elementi di calcolo del trattamento-base delle pensioni a partire dai dati contributivi presenti negli archivi informatici dell’Ente
• i dati fondamentali del calcolo (contributo, aliquota contributiva ed anno di loro riferimento) danno luogo al calcolo della pensione sulla base di parametri ognora rettificabili con relativa agevolezza, atteso che si hanno gestioni ben distinte dei dati di calcolo e dei parametri procedurali di loro manipolazione
• configura un sistema equilibrato, e soprattutto controllabile, nel perseguendo bilanciamento fra “retributività” della pensione e necessario aggancio della pensione stessa alla contribuzione effettiva
• questa formula facilita notevolmente l’eventuale proposito di effettuare valutazioni statistiche di sicura valenza, in caso si debba procedere a rettifiche o revisioni della detta formula.
Ovviamente la intravista similarità nei criteri di determinazione delle pensioni ordinarie erogate
• dal Fondo di Previdenza generale,
• dal Fondo Speciale di Previdenza per i medici di medicina generale, i pediatri e gli addetti ai servizi di continuità assistenziale,
• dal Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti esterni,
è solo nell’algoritmo di calcolo del trattamento, sussistendo invece numerose particolarità normative in tema di computo dei contributi assunti a base del calcolo, misura dell’indicizzazione ISTAT applicabile, variazioni di aliquote contributive, molteplicità e diversità delle aliquote di pensione riconosciute per ciascun anno di contribuzione, disciplina dei trattamenti pregressi, … Particolarità che saranno esaminate in seguito, per quanto è consentito in questa sede.
Significative peculiarità presenta invece il calcolo della pensione ordinaria presso il Fondo Speciale di Previdenza per i medici ambulatoriali.
Il trattamento-base della pensione ordinaria erogata dal Fondo ambulatoriali consiste infatti in
– un’aliquota percentuale del compenso medio annuo degli ultimi 60 mesi precedenti quello di cessazione del rapporto di convenzione (ricostruito sulla base dei contributi versati, con esclusione dei soli contributi di riscatto)
– divisa per l’orario medio settimanale di lavoro tenuto nello stesso periodo
– moltiplicata per l’orario medio settimanale di lavoro tenuto nel corso dell’intera durata del rapporto di convenzione, coperto da contribuzione (con alcune rettifiche concernenti ore riscattate o ricongiunte)
– moltiplicata ancora per il numero di anni di contribuzione al Fondo.
In pratica, la formula porta a riconoscere ad ogni ora lavorata dagli ambulatoriali, nel corso dell’intero loro rapporto di convenzione, il valore economico del compenso medio orario fruito dall’iscritto negli ultimi 60 mesi lavorativi (o nell’eventuale minor periodo di effettiva minor contribuzione).
Sicché, se presso gli altri Fondi gestiti dall’Enpam la rivalutazione della base di calcolo del trattamento di pensione (il reddito medio annuo rivalutato) si realizza indicizzando, con l’uso dei coefficienti ISTAT, il reddito annuale dell’iscritto (ricostruito a partire dai contributi), nel meccanismo di calcolo adottato dal Fondo ambulatoriali la rivalutazione della base di calcolo della pensione (il compenso medio annuo) si realizza valutando all’attualità del compenso medio degli ultimi 60 mesi di attività lavorativa anche i compensi percepiti dall’iscritto nel pregresso periodo di contribuzione.
Ai fini del calcolo del trattamento-base della pensione ordinaria erogata dal Fondo ambulatoriali si procede come segue:

1. si calcolano i compensi degli ultimi 60 mesi di attività, moltiplicando i contributi per l’aliquota contributiva corrispondente

Per ogni mese di riferimento > Contributi * 100 / Aliquota contributiva = Compenso mensile negli ultimi 60 mesi

2. si sommano i compensi mensili degli ultimi 60 mesi, come sopra determinati, e, dividendoli per 5, si ottiene il compenso medio annuo degli ultimi 60 mesi

Compenso medio annuo degli ultimi 60 mesi = Somma dei compensi mensili degli ultimi 60 mesi / 5

3. Somma dei compensi mensili degli ultimi 60 mesi / 5 si calcolano l’orario medio settimanale degli ultimi 60 mesi e l’orario medio settimanale dell’intero rapporto (i dati per questi calcoli sono ricavati da specifiche attestazioni rilasciate dagli Istituti per i quali l’iscritto ha prestato la propria attività lavorativa)

4. si calcolano gli anni di contribuzione

5. si calcola la pensione spettante a 65 anni, applicando la seguente formula:

Pensione = 2,25 /100 * Compenso medio annuo * Orario medio settimanale dell’intero rapporto / Orario medio ultimi 60 mesi * Anni di contribuzione

6. il trattamento-base di pensione ordinaria calcolato a 65 anni subisce poi delle riduzioni o delle maggiorazioni (queste ultime fino all’età di 70 anni), con l’applicazione di determinati coefficienti riferiti all’età posseduta dal medico nel mese di decorrenza della pensione

Pensione ordinaria all’età anagrafica del medico = Pensione ordinaria calcolata a 65 anni * Coefficiente di riduzione o maggiorazione in base all’età anagrafica del medico

Rispetto al sistema di calcolo della pensione ordinaria in uso presso gli altri Fondi, la formula all’uopo utilizzata dal Fondo ambulatoriali
• implica il necessario ricorso a dati (le medie orarie settimanali) non presenti sin dall’origine negli archivi dell’Ente, ma acquisibili definitivamente solo all’atto della cessazione dell’iscritto dal rapporto di convenzionamento, e solo sulla scorta di un’attestazione rilasciata dall’Istituto datoriale
• questa circostanza causa notevoli difficoltà all’eventuale proposito di effettuare valutazioni statistiche di sicura valenza, eventualmente preordinate a rettifiche o revisioni della detta formula.

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