Il Sistema Previdenziale

Pensione ordinaria (di vecchiaia e di anzianità)

Il Fondo di Previdenza generale eroga una pensione di vecchiaia, concessa a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni:
a) che abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) che al compimento di tale età siano iscritti al Fondo e possano contare su almeno cinque anni di anzianità contributiva effettiva;
c) che non fruiscano già della pensione per invalidità.
Ai fini del pensionamento, dunque, non è richiesta la cancellazione dall’Albo professionale, e gli iscritti possono continuare la loro attività professionale anche dopo il conseguito pensionamento dal Fondo.
Il Regolamento del Fondo Generale non prevede invece l’erogazione di pensioni di anzianità.
Infatti, gli iscritti che al raggiungimento del 65° anno di età non hanno raggiunto il requisito minimo di cinque anni di anzianità contributiva effettiva e non hanno ricongiunto ad altra gestione previdenziale la posizione contributiva esistente presso il Fondo, hanno diritto solo alla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, decurtati di una quota pari al 12% dei contributi medesimi (riferita a copertura dei rischi di invalidità e premorienza), maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%.
I Regolamenti dei tre Fondi Speciali di Previdenza Enpam prevedono, invece, tanto le pensioni ordinarie di vecchiaia che quelle di anzianità, risultando esse subordinate ai seguenti requisiti:
• le pensioni di vecchiaia vengono riconosciute al raggiungimento del 65° anno di età da parte dell’iscritto
• le pensioni di anzianità vengono riconosciute al raggiungimento di determinati requisiti di anzianità anagrafica, contributiva e di laurea.
In ogni caso, ovverosia tanto in ordine al conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia che di quella di anzianità, i Regolamenti dei Fondi Speciali postulano il requisito della cessazione del rapporto di convenzione o di accreditamento con tutti gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale e gli altri enti od istituti ammessi a contribuzione presso i Fondi di cui trattasi.
I requisiti stabiliti per il diritto a pensione d’anzianità sono attualmente così fissati, con disposizione identica per tutti i Fondi Speciali dell’ENPAM:
-40 anni di anzianità contributiva
ovvero
-58 anni di età ed anzianità contributiva – effettiva o riscattata – non inferiore a 35 anni, congiunta ad anzianità di laurea in medicina e chirurgia od in odontoiatria non inferiore a 30 anni.
Circa i predetti requisiti stabiliti per l’accesso al pensionamento di anzianità, i Regolamenti fanno salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative sopravvenienti. La riserva riguarda soprattutto i termini di accesso ai pensionamenti di anzianità (comunemente noti come “finestre”) che scaglionano le decorrenze delle pensioni in relazione al trimestre solare in cui maturano i requisiti del diritto. Si riportano qui di seguito le scadenze temporali (“finestre”) di accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i liberi professionisti ex art. 59, commi 6-7-8-20, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Scadenze temporali (finestre) di accesso al trattamento pensionistico di anzianità
Art. 59, commi 6–7–8–20, Legge 27 dicembre 1997, n. 449

58 anni di anzianità + 35 anni di contribuzione
oppure 40 anni di contribuzione
Requisiti raggiunti nel Decorrenza pensione
I° trimestre 1 ottobre stesso anno
II° trimestre 1 gennaio anno successivo
III° trimestre 1 aprile anno successivo
IV° trimestre 1 luglio anno successivo

A norma dei vigenti regolamenti dei Fondi Speciali, oltre ai requisiti di cui sopra, l’iscritto deve contare su 30 anni di anzianità di laurea.

Transitati alla dipendenza
Requisiti per l’accesso alle pensioni di anzianità (legge 247/2007)

Anno Requisiti
Dall’1.01.2008 al 30.06.2009 58 anni + 35 contribuzione
Dall’1.01.2009 al 31.12.2010 59 anni + 36 contribuzione
o quota 95
60 anni + 35 contribuzione
Dall’1.01.2011 al 31.12.2012 60 anni + 36 contribuzione
o quota 96
61 anni + 35 contribuzione
Dall’1.01.2013 (salvo verifica) 61 anni + 36 contribuzione
o quota 97
62 anni + 35 contribuzione

Per i transitati alla dipendenza non è richiesto il requisito dei 30 anni di anzianità di laurea.

Transitati alla dipendenza
Finestre d’accesso per pensioni di anzianità
con requisiti anagrafici e contributivi (legge 243/2004)

Maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici Decorrenza della pensione di anzianità
1° semestre 1° gennaio dell’anno successivo
2° semestre 1° luglio dell’anno successivo

Transitati alla dipendenza
Finestre d’accesso per pensioni con 40 anni di contributi (legge 247/2007)

Possesso requisito contributivo dei 40 anni Decorrenza pensione
1° trimestre - 1° luglio dello stesso anno con 57 anni di età compiuti entro il 30 giugno
– 1°ottobre dello stesso anno con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre
– 1° gennaio dell’anno successivo negli altri casi
2° trimestre - 1° ottobre dello stesso anno con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre
– 1° gennaio dell’anno successivo negli altri casi
3° trimestre - 1° gennaio dell’anno successivo
4° trimestre - 1° aprile dell’anno successivo

Transitati alla dipendenza
Finestre d’accesso per pensioni di vecchiaia (legge 247/2007)

Possesso requisito anagrafico Decorrenza pensione vecchiaia
1° trimestre - 1° luglio
2° trimestre - 1° ottobre
3° trimestre - 1° gennaio dell’anno successivo
4° trimestre - 1° aprile dell’anno successivo

In ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva richiesta per l’accesso alla pensione di anzianità, si tiene conto delle anzianità effettive, riscattate o ricongiunte maturate dall’iscritto anche presso tutti i Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall’ENPAM e presso il Fondo di Previdenza generale per “Quota B” di pensione, sempre che le anzianità vantate presso Fondi diversi da quello interessato non siano già valse all’iscritto al fine di conseguire liquidazioni di trattamenti previdenziali, e purché le dette anzianità derivino da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al Fondo chiamato a liquidare la pensione di anzianità.
Circa i criteri di determinazione dei trattamenti spettanti per pensione di vecchiaia o di anzianità si rileva che:
-l’una e l’altra forma di pensione sono calcolate su un identico trattamento-base, costituito dalla pensione ordinaria spettante all’età di 65 anni
-il trattamento-base di pensione subisce poi delle riduzioni o delle maggiorazioni (queste ultime fino all’età di 70 anni), per effetto di determinati coefficienti riferiti all’età anagrafica posseduta dal medico nel mese di decorrenza della pensione. (Con decorrenza dal 1.8.2006, eliminazione dei coefficienti di maggiorazione per gli ultrasessantacinquenni ed applicazione del coefficiente di rendimento annuo pro-tempore vigente in misura doppia, nei casi di pensionamento ad una età superiore a sessantacinque anni e fino a settanta anni, fatto salvo il principio dei diritti acquisiti dagli ultrasessantacinquenni al momento dell’entrata in vigore delle modifiche).

Detti coefficienti della pensione annua diretta spettante a 65 anni per ottenere quella spettante all’età considerata risultano da apposite tabelle allegate ai singoli Regolamenti.
Sicché, pensione di vecchiaia e pensione di anzianità rimangono diverse solo con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento, risultando identici – mutatis mutandis – i criteri di calcolo del trattamento.

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